Art. 50 
 
   Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale 
 
  1. La Giunta regionale approva  entro  il  30  settembre  le  linee
annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale con le quali
vengono individuati gli obiettivi  annuali  e  le  modalita'  per  la
valutazione  del  loro  raggiungimento,  nell'ambito  delle   risorse
disponibili per il finanziamento degli enti  del  Servizio  sanitario
regionale sulla base del bilancio regionale di previsione finanziaria
triennale, nonche' i criteri di finanziamento degli enti del Servizio
sanitario regionale. 
  2. Le linee annuali di cui al comma 1 sono adottate  previo  parere
del consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo  9  della
legge regionale n. 12/2015.