Art. 52 Approvazione e consolidamento degli atti di programmazione 1. La proposta del piano attuativo degli enti del Servizio sanitario regionale, predisposta ai sensi degli articoli 32 e 41 della legge regionale n. 26/2015, entro il 31 ottobre e' approvata dal direttore generale e con immediatezza trasmessa, ove necessario in relazione ai relativi ambiti di competenza, alla Conferenza dei sindaci o al consiglio delle autonomie locali, e all'universita' degli studi, per l'acquisizione dei relativi pareri da rilasciarsi entro quindici giorni, decorsi i quali si prescinde dagli stessi. 2. La documentazione di cui al comma 1 e' trasmessa, per le attivita' di negoziazione, all'Azienda regionale di coordinamento per la salute e alla Regione-Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita'. 3. Agli esiti delle attivita' di negoziazione il piano attuativo, corredato della relazione del collegio sindacale, e' definitivamente approvato dal direttore generale entro il 30 novembre ed e' trasmesso con immediatezza all'Azienda regionale di coordinamento per la salute e alla Regione-Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita'. 4. Ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con deliberazione della Giunta regionale e' approvato il «Piano attuativo e bilancio preventivo economico annuale consolidato degli enti del Servizio sanitario regionale». 5. Il Piano triennale e di sviluppo strategico e organizzativo aziendale di cui all'articolo 51 e' approvato con le modalita' di cui ai commi da 1 a 4, ed e' aggiornato annualmente nell'ambito del piano attuativo.