Art. 52 
 
     Approvazione e consolidamento degli atti di programmazione 
 
  1.  La  proposta  del  piano  attuativo  degli  enti  del  Servizio
sanitario regionale, predisposta ai sensi  degli  articoli  32  e  41
della legge regionale n. 26/2015, entro il 31  ottobre  e'  approvata
dal direttore generale e con immediatezza trasmessa,  ove  necessario
in relazione ai relativi ambiti di competenza,  alla  Conferenza  dei
sindaci o al consiglio  delle  autonomie  locali,  e  all'universita'
degli studi, per l'acquisizione dei relativi  pareri  da  rilasciarsi
entro quindici giorni, decorsi i quali si prescinde dagli stessi. 
  2. La documentazione di  cui  al  comma  1  e'  trasmessa,  per  le
attivita' di negoziazione, all'Azienda regionale di coordinamento per
la salute e alla Regione-Direzione centrale salute, politiche sociali
e disabilita'. 
  3. Agli esiti delle attivita' di negoziazione il  piano  attuativo,
corredato della relazione del collegio sindacale, e'  definitivamente
approvato dal direttore generale entro il 30 novembre ed e' trasmesso
con immediatezza all'Azienda regionale di coordinamento per la salute
e  alla  Regione-Direzione  centrale  salute,  politiche  sociali   e
disabilita'. 
  4. Ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42), con deliberazione della Giunta regionale
e' approvato il «Piano  attuativo  e  bilancio  preventivo  economico
annuale consolidato degli enti del Servizio sanitario regionale». 
  5. Il Piano triennale e  di  sviluppo  strategico  e  organizzativo
aziendale di cui all'articolo 51 e' approvato con le modalita' di cui
ai commi da 1 a 4, ed e' aggiornato annualmente nell'ambito del piano
attuativo.