Art. 53 
 
                       Funzioni di Governance 
 
  1. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute fornisce agli
enti  del  Servizio  sanitario  regionale  indicazioni  operative   e
contabili ai fini di cui all'articolo 52, comma 4. 
  2. Le attivita' di negoziazione di cui all'articolo 52 sono curate: 
    a) dall'Azienda regionale di  coordinamento  per  la  salute  per
quanto riguarda gli enti del Servizio sanitario regionale; 
    b)  dalla  Direzione  centrale  salute,   politiche   sociali   e
disabilita' per quanto riguarda l'Azienda regionale di  coordinamento
per la salute. 
  3. Ai fini di quanto previsto all'articolo 52, comma  4,  l'Azienda
regionale di coordinamento per la  salute  approva  una  proposta  di
«Piano attuativo e Bilancio preventivo economico annuale  consolidato
degli enti del  Servizio  sanitario  regionale»  da  sottoporre  alla
Direzione centrale salute, politiche sociali e  disabilita'  al  fine
dell'approvazione con deliberazione della Giunta regionale. 
  4. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute  assicura  il
sistema di controllo della gestione degli enti del Servizio sanitario
regionale di cui al titolo III, capo IV,  della  legge  regionale  n.
26/2015 e fornisce  indicazioni  contabili  agli  enti  del  Servizio
sanitario regionale.