Art. 55 Approvazione e consolidamento degli atti di controllo annuale 1. Per l'approvazione e il consolidamento degli atti di controllo annuale degli enti del Servizio sanitario regionale si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 52, commi 1, 2 e 3, nonche' l'articolo 53, comma 3. 2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011, con deliberazione della Giunta regionale e' approvato il bilancio di esercizio consolidato dell'esercizio precedente.