Art. 55 
 
    Approvazione e consolidamento degli atti di controllo annuale 
 
  1. Per l'approvazione e il consolidamento degli atti  di  controllo
annuale degli enti del Servizio sanitario regionale si applicano,  in
quanto compatibili, l'articolo 52, commi 1, 2 e 3, nonche' l'articolo
53, comma 3. 
  2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto  legislativo  n.
118/2011, con deliberazione della Giunta regionale  e'  approvato  il
bilancio di esercizio consolidato dell'esercizio precedente.