Art. 14 
 
                      Miglioramenti energetici 
 
  1.  Il  bando  di  gara,  in  relazione  a  quanto  previsto  dalla
pianificazione vigente, indica gli  obiettivi  minimi  da  conseguire
mediante interventi di manutenzione straordinaria  e  modifica  degli
impianti, ai fini  del  miglioramento  sotto  il  profilo  energetico
dell'esercizio degli stessi, con particolare riferimento ai  seguenti
aspetti: 
    a) incremento della producibilita' e dell'efficienza  d'impianto,
a parita' di risorsa  idrica  utilizzata,  attraverso  interventi  di
revamping del complesso degli impianti di generazione, trasformazione
e connessione elettrica; 
    b)  incremento  della  potenza  nominale  dell'impianto  mediante
interventi di repowering, anche conseguenti ad  una  piu'  efficiente
modulazione  e  combinazione  della  risorsa  idrica  impiegata   nel
complesso  delle  opere  di  derivazione,  adduzione,  regolazione  e
condotta, anche incrementando il salto utile; 
    c) incremento della regolazione d'impianto e della  capacita'  di
modulazione nel tempo della produzione mediante la  realizzazione  di
sistemi di pompaggio, nonche' di bacini  di  accumulo  in  quota  con
finalita' di adattamento ai  cambiamenti  climatici,  gestione  degli
eventi di piena e regolazione del sistema elettrico.