Art. 14 Miglioramenti energetici 1. Il bando di gara, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente, indica gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di manutenzione straordinaria e modifica degli impianti, ai fini del miglioramento sotto il profilo energetico dell'esercizio degli stessi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) incremento della producibilita' e dell'efficienza d'impianto, a parita' di risorsa idrica utilizzata, attraverso interventi di revamping del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica; b) incremento della potenza nominale dell'impianto mediante interventi di repowering, anche conseguenti ad una piu' efficiente modulazione e combinazione della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta, anche incrementando il salto utile; c) incremento della regolazione d'impianto e della capacita' di modulazione nel tempo della produzione mediante la realizzazione di sistemi di pompaggio, nonche' di bacini di accumulo in quota con finalita' di adattamento ai cambiamenti climatici, gestione degli eventi di piena e regolazione del sistema elettrico.