Art. 15 
 
                            Miglioramento 
                      e risanamento ambientale 
 
  1. Nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico  regionale
e della disciplina in materia di tutela  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, il bando di gara indica gli obiettivi minimi da conseguire
mediante interventi di  conservazione,  miglioramento  e  risanamento
ambientale del bacino idrografico  di  pertinenza,  finalizzati  alla
tutela dei corpi idrici e del territorio  e  alla  mitigazione  degli
impatti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 
    a) il mantenimento della continuita' fluviale; 
    b) le modalita' di rilascio delle portate negli alvei sottesi  in
relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali  di  valle  (deflusso
minimo vitale, hydropeaking); 
    c) la mitigazione delle alterazioni morfologiche e fisiche  degli
alvei, delle sponde e delle zone  ripariali,  comprese  le  modifiche
delle dinamiche di sedimentazione ed erosione  dei  corsi  d'acqua  a
monte e a valle; 
    d) la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere  di
sbarramento. 
  2. Una quota non  inferiore  al  dieci  per  cento  degli  introiti
derivanti dall'assegnazione delle concessioni di  grandi  derivazioni
idroelettriche e' destinata al finanziamento delle misure  del  piano
di tutela delle acque, finalizzate alla tutela, alla rinaturazione  e
al  ripristino  ambientale  dei  corpi   idrici   interessati   dalla
derivazione.