Art. 15 Miglioramento e risanamento ambientale 1. Nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico regionale e della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, il bando di gara indica gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) il mantenimento della continuita' fluviale; b) le modalita' di rilascio delle portate negli alvei sottesi in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle (deflusso minimo vitale, hydropeaking); c) la mitigazione delle alterazioni morfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione ed erosione dei corsi d'acqua a monte e a valle; d) la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento. 2. Una quota non inferiore al dieci per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e' destinata al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque, finalizzate alla tutela, alla rinaturazione e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione.