Art. 64 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2009 1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita') e' sostituito dal seguente: «3. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono regolate dalla presente legge. Le riserve speciali sono disciplinate anche da apposite disposizioni legislative in ragione delle loro specifiche caratteristiche. Per le disposizioni non diversamente disciplinate si fa riferimento alla presente legge.».