Art. 65 Modifiche all'articolo 5-ter della legge regionale 19/2009 1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 5-ter della legge regionale 19/2009 e' sostituita dalla seguente: «h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili, nonche' interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili in un'ottica di filiera corta, quale la filiera legno-energia di prossimita' nei comuni montani piemontesi.». 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5-ter e' aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di garantire l'integrazione ambientale e paesaggistica, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono incentivati privilegiando l'utilizzo di materiali della tradizione anche attraverso recuperi innovativi, nel rispetto delle indicazioni dei piani d'area e della pianificazione paesaggistica regionale.».