Art. 67 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 19/2009 1. La lettera l) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 19/2009 e' sostituita dalla seguente: «l) asportazioni di minerali, fatta salva l'asportazione per necessita' di ricerca e studio, appositamente autorizzata;». 2. La lettera n) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 19/2009 e' sostituita dalla seguente: «n) utilizzo di veicoli e motoslitte, al di fuori della viabilita' consentita; il regolamento di disciplina e' adottato dall'ente gestore sulla base del parere della comunita' delle aree protette competente; il divieto non si applica ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo.».