Art. 68 Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 19/2009 1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 19/2009 e' sostituita dalla seguente: «c) le zone di protezione speciale, di cui all'articolo 4, comma 1, della direttiva 2009/147/CE, individuate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per prelievo venatorio) previo parere degli enti locali interessati.». 2. Al comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 19/2009 le parole «sentiti gli enti locali interessati» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere degli enti locali interessati».