Art. 69 Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 19/2009 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 41 della legge regionale 19/2009 e' inserito il seguente: «5-bis. Gli enti di gestione delle aree naturali protette delegati nella gestione di aree della rete Natura 2000 non coincidenti, in tutto o in parte, con le aree protette, sub delegano, previo parere vincolante della Giunta regionale, la gestione dei territori non coincidenti, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2-bis, lettera b), regolando i rapporti intercorrenti con apposite convenzioni.».