Art. 72 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 18/2016 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18/2016 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2 e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, l'ARPA realizza attivita' di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica, in autonomia o anche in collaborazione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con le altre agenzie regionali e delle province autonome e con altri soggetti operanti nel campo della ricerca. ARPA adegua il proprio ordinamento interno per svolgere le attivita' di ricerca.».