Art. 73 Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 18/2016 1. L'articolo 10 della legge regionale 18/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Regolamento di organizzazione). - 1. Per la disciplina della propria organizzazione e nel rispetto dello statuto, l'ARPA, in osservanza delle direttive del Comitato regionale di indirizzo, approva un regolamento e lo trasmette al Presidente della Giunta regionale per le attivita' di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 4. Non costituiscono variazioni regolamentari rilevanti, ai fini di quanto previsto dal presente comma, le modifiche necessarie al recepimento di normativa sopravvenuta e le revisioni dell'articolazione organizzativa interna.».