Art. 74 Scarico di sostanze perfluoroalchiliche 1. Su tutto il territorio regionale sono fissati, per i composti appartenenti alla categoria delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), i valori limite di emissione allo scarico in acque superficiali indicati nell'allegato A alla presente legge e secondo le tempistiche ivi previste. Sono fatti salvi valori limite di emissione allo scarico maggiormente restrittivi definiti dall'autorita' competente in sede di autorizzazione integrata ambientale. 2. E' vietato lo scarico di reflui contenenti le sostanze di cui al comma 1 sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ad eccezione degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie. 3. Gli scarichi di acque reflue industriali contenenti PFAS che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dall'ente di governo dell'ambito di concerto con i gestori competenti in base alle caratteristiche dell'impianto, in modo che sia assicurato il rispetto dei valori limite di emissione in acque superficiali di cui al comma 1.