Art. 23 
 
Programma di conservazione e di ripristino ambientale (art. 20  della
  legge regionale n. 3/1994) 
 
  1. Il programma di conservazione e di ripristino ambientale di  cui
all'art. 20, comma 3 della legge regionale n. 3/1994, da  presentarsi
in  caso  di  prima  istituzione,  frazionamento,  variazione   della
tipologia indica: 
    a) descrizione delle caratteristiche del territorio su cui  viene
a costituirsi l'azienda; 
    b) scelta delle specie in indirizzo e  di  quelle  in  incremento
come  previsto  dal  PFVR,  sulla  base   della   valutazione   delle
caratteristiche dell'ambiente; 
    c) stima delle specie animali selvatiche  stanziali  presenti  in
azienda effettuata secondo  le  specifiche  tecniche  indicate  dalla
Regione nel PFVR e  tenuto  conto  delle  caratteristiche  ambientali
presenti; 
    d)  progetto  di  recupero  e   valorizzazione   ambientale   con
l'indicazione degli impianti e delle colture per i  selvatici,  delle
tecniche colturali idonee alla salvaguardia dei selvatici adottate  e
dell'eventuale reimpianto di vegetazione naturale; 
    e) piano di  assestamento  e  di  prelievo  relativo  alla  prima
annualita'. 
  2. Il programma  di  conservazione  e  ripristino  ambientale  deve
essere redatto e firmato  da  un  tecnico  abilitato  con  specifiche
competenze in gestione della fauna. 
  3. Le AFV, previa autorizzazione della competente  struttura  della
Giunta  regionale,  possono   allevare   fauna   selvatica   per   il
ripopolamento dell'azienda stessa.