Art. 23 Programma di conservazione e di ripristino ambientale (art. 20 della legge regionale n. 3/1994) 1. Il programma di conservazione e di ripristino ambientale di cui all'art. 20, comma 3 della legge regionale n. 3/1994, da presentarsi in caso di prima istituzione, frazionamento, variazione della tipologia indica: a) descrizione delle caratteristiche del territorio su cui viene a costituirsi l'azienda; b) scelta delle specie in indirizzo e di quelle in incremento come previsto dal PFVR, sulla base della valutazione delle caratteristiche dell'ambiente; c) stima delle specie animali selvatiche stanziali presenti in azienda effettuata secondo le specifiche tecniche indicate dalla Regione nel PFVR e tenuto conto delle caratteristiche ambientali presenti; d) progetto di recupero e valorizzazione ambientale con l'indicazione degli impianti e delle colture per i selvatici, delle tecniche colturali idonee alla salvaguardia dei selvatici adottate e dell'eventuale reimpianto di vegetazione naturale; e) piano di assestamento e di prelievo relativo alla prima annualita'. 2. Il programma di conservazione e ripristino ambientale deve essere redatto e firmato da un tecnico abilitato con specifiche competenze in gestione della fauna. 3. Le AFV, previa autorizzazione della competente struttura della Giunta regionale, possono allevare fauna selvatica per il ripopolamento dell'azienda stessa.