Art. 26 
 
        Immissioni (art. 20 della legge regionale n. 3/1994) 
 
  1. Nel PFVR sono fissate le densita' minime di lepre  e  galliformi
da mantenere a fine stagione venatoria. 
  2. Fatti salvi  gli  adempimenti  della  fase  di  istituzione,  le
immissioni  di  fauna  selvatica,  comprese  le  specie   costituenti
l'indirizzo faunistico, sono autorizzate dalla  competente  struttura
della Giunta regionale in sede di approvazione del piano  annuale  di
assestamento e prelievo. 
  3. Le immissioni di fauna selvatica sono autorizzate  nel  rispetto
del PFVR. Nel PFVR sono individuati i livelli minimi  di  consistenza
della  specie  in  indirizzo  che  consentono  all'azienda   di   non
effettuare immissioni. 
  4. La competente struttura della  Giunta  regionale  disciplina  le
modalita' di immissione per ciascuna specie, fermo restando l'obbligo
per le immissione del  fagiano  di  utilizzare  appositi  recinti  di
ambientamento, secondo i quantitativi definiti per  ciascuna  azienda
faunistico venatoria nel piano annuale. 
  5. Le  operazioni  di  immissioni  devono  essere  comunicate  alla
competente struttura della  Giunta  regionale  con  un  preavviso  di
almeno cinque giorni e possono essere effettuate nel periodo compreso
fra la sospensione dell'attivita' venatoria all'interno  dell'azienda
e il 31 agosto di ogni anno. Nel caso  in  cui  ricorrano  condizioni
climatiche sfavorevoli  o  si  verifichino  epizoozie  la  competente
struttura della Giunta regionale puo' disporre deroghe al termine del
31 agosto.