Art. 26 Immissioni (art. 20 della legge regionale n. 3/1994) 1. Nel PFVR sono fissate le densita' minime di lepre e galliformi da mantenere a fine stagione venatoria. 2. Fatti salvi gli adempimenti della fase di istituzione, le immissioni di fauna selvatica, comprese le specie costituenti l'indirizzo faunistico, sono autorizzate dalla competente struttura della Giunta regionale in sede di approvazione del piano annuale di assestamento e prelievo. 3. Le immissioni di fauna selvatica sono autorizzate nel rispetto del PFVR. Nel PFVR sono individuati i livelli minimi di consistenza della specie in indirizzo che consentono all'azienda di non effettuare immissioni. 4. La competente struttura della Giunta regionale disciplina le modalita' di immissione per ciascuna specie, fermo restando l'obbligo per le immissione del fagiano di utilizzare appositi recinti di ambientamento, secondo i quantitativi definiti per ciascuna azienda faunistico venatoria nel piano annuale. 5. Le operazioni di immissioni devono essere comunicate alla competente struttura della Giunta regionale con un preavviso di almeno cinque giorni e possono essere effettuate nel periodo compreso fra la sospensione dell'attivita' venatoria all'interno dell'azienda e il 31 agosto di ogni anno. Nel caso in cui ricorrano condizioni climatiche sfavorevoli o si verifichino epizoozie la competente struttura della Giunta regionale puo' disporre deroghe al termine del 31 agosto.