Art. 28 
 
Aziende faunistico venatorie in ambienti umidi o  palustri  (art.  20
  della legge regionale n. 3/1994) 
 
  1. Al fine di proteggere e favorire la conservazione degli ambienti
palustri di rilevante valore naturale, la competente struttura  della
Giunta regionale puo' autorizzare la costituzione di AFV in  ambienti
umidi o palustri anche quando la  superficie  umida  o  palustre  non
costituisca la parte prevalente del territorio,  in  ogni  caso  tale
superficie non deve  essere  complessivamente  inferiore  a  quaranta
ettari e deve presentare carattere di continuita'. 
  2. Nelle AFV in ambienti umidi o palustri  la  caccia  deve  essere
sospesa per almeno tre ore nell'arco della giornata venatoria. 
  3.  Le  AFV  in  ambienti  umidi  o  palustri  che  derivano  dalla
trasformazione  di  aree  in  cui  l'ATC  aveva  definito,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 1, lettera c) della legge  regionale  n.  3/1994,
forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, non sono tenute al
rispetto delle distanze di cui  all'art.  20,  comma  4  della  legge
regionale n. 3/1994. 
  4. Nel programma di conservazione e di ripristino ambientale devono
essere previsti  interventi  di  conservazione  degli  habitat  e  di
eventuale  ripristino  quali:  creazione  di  canali  sussidiari   di
convoglio e di scolo delle acque, controllo dell'inquinamento e dello
sviluppo  della  vegetazione,   ripulitura   dei   fondali   per   il
mantenimento di un adeguato livello medio delle acque per la sosta  e
l'alimentazione degli uccelli  acquatici  o  limicoli,  creazione  di
invasi per i periodi di siccita' e realizzazione di apprestamenti per
favorire la nidificazione. 
  5. Nel  piano  annuale  di  assestamento  e  prelievo  deve  essere
indicato: 
    a) il numero di cacciatori giornalieri in rapporto alla capacita'
dell'ambiente e in ogni caso non piu'  di  un  cacciatore  per  dieci
ettari di superficie umida o palustre; 
    b)  i  giorni  di  caccia  settimanali   fissati   dal   titolare
dell'autorizzazione; 
    c) l'individuazione di un'area di divieto di caccia che non  deve
essere inferiore al venti per cento della superficie della zona umida
o palustre compresa nell'azienda faunistico venatoria; 
    d) gli appostamenti, che non possono essere in  numero  superiore
ad uno ogni 30 ettari di superficie  umida  o  palustre,  e  la  loro
tipologia.