Art. 28 Aziende faunistico venatorie in ambienti umidi o palustri (art. 20 della legge regionale n. 3/1994) 1. Al fine di proteggere e favorire la conservazione degli ambienti palustri di rilevante valore naturale, la competente struttura della Giunta regionale puo' autorizzare la costituzione di AFV in ambienti umidi o palustri anche quando la superficie umida o palustre non costituisca la parte prevalente del territorio, in ogni caso tale superficie non deve essere complessivamente inferiore a quaranta ettari e deve presentare carattere di continuita'. 2. Nelle AFV in ambienti umidi o palustri la caccia deve essere sospesa per almeno tre ore nell'arco della giornata venatoria. 3. Le AFV in ambienti umidi o palustri che derivano dalla trasformazione di aree in cui l'ATC aveva definito, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 3/1994, forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, non sono tenute al rispetto delle distanze di cui all'art. 20, comma 4 della legge regionale n. 3/1994. 4. Nel programma di conservazione e di ripristino ambientale devono essere previsti interventi di conservazione degli habitat e di eventuale ripristino quali: creazione di canali sussidiari di convoglio e di scolo delle acque, controllo dell'inquinamento e dello sviluppo della vegetazione, ripulitura dei fondali per il mantenimento di un adeguato livello medio delle acque per la sosta e l'alimentazione degli uccelli acquatici o limicoli, creazione di invasi per i periodi di siccita' e realizzazione di apprestamenti per favorire la nidificazione. 5. Nel piano annuale di assestamento e prelievo deve essere indicato: a) il numero di cacciatori giornalieri in rapporto alla capacita' dell'ambiente e in ogni caso non piu' di un cacciatore per dieci ettari di superficie umida o palustre; b) i giorni di caccia settimanali fissati dal titolare dell'autorizzazione; c) l'individuazione di un'area di divieto di caccia che non deve essere inferiore al venti per cento della superficie della zona umida o palustre compresa nell'azienda faunistico venatoria; d) gli appostamenti, che non possono essere in numero superiore ad uno ogni 30 ettari di superficie umida o palustre, e la loro tipologia.