(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del
                          2 febbraio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Esercizio provvisorio
    1.  La  fiunta  regionale  e'  autorizzata, ai sensi dell'art. 79
dello  statuto  e secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art.
36   della  legge  regionale  29  dicembre  1981,  n.  55  (Norme  di
contabilita'  regionale),  ad  esercitare  provvisoriamente,  fino al
momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 30
aprile  2000  il  bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000,
secondo  gli  stati  di  previsione  dell'entrata  e  della spesa del
bilancio  di  previsione  per l'esercizio finanziario 2000, contenuti
nel   disegno  di  legge  n.  628  "Bilancio  di  previsione  2000  e
pluriennale  2000-2002"  approvato  dalla giunta regionale in data 13
dicembre 1999, limitatamente ad un quarto degli stanziamenti.
    2.  I  capitoli  del  bilancio  della  Regione  che  attengono ai
trasferimenti  finanziari al consiglio regionale sono gestiti senza i
limiti previsti al comma 1, qualora se ne ravvisi la necessita'.