(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 2 febbraio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Esercizio provvisorio 1. La fiunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 79 dello statuto e secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilita' regionale), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 30 aprile 2000 il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000, contenuti nel disegno di legge n. 628 "Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002" approvato dalla giunta regionale in data 13 dicembre 1999, limitatamente ad un quarto degli stanziamenti. 2. I capitoli del bilancio della Regione che attengono ai trasferimenti finanziari al consiglio regionale sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1, qualora se ne ravvisi la necessita'.