(Pubblicata nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 17 gennaio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNA Ha apposta il visto Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Disposizioni in materia di programmazione regionale 1. Alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 dell'art. 8 e' aggiunto il seguente comma 2-bis: "2-bis. Il rimborso ventennale si applica per le quote residue da restuire alla Regione anche ai contributi relativi alle iniziative "Anziani" e "Anziani-Handicappati" concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario)"; b) il comma 4 dell'art. 8, e' sostituito dal seguente: "4. Le iniziative finanziate con il fondo sono individuate dal documento di programmazine economico-finanziaria regionale in attuazione degli obiettivi stabiliti dal programma regionale di sviluppo."; c) il comma 5 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente: "5. Per ognuna delle iniziative finanziate con il fondo la giunta regionale definisce in una apposita scheda i seguenti elementi: a) obiettivo ed indicatori di efficacia; b) agevolazioni finanziarie connesse; c) tipo ed entita' del contributo; d) condizioni di ammissibilita' al finanziamento dei progetti con riferimento ai soggetti beneficiari, alle caratteristiche e all'importo minimo delle opere, alla fattibilita' ed ai tempi di realizzazione, alla documentazione richiesta e alle modalita' di presentazione della domanda; e) criteri di valutazione e selezione delle domande da ammettere al finanziamento; f) modalita' di erogazione dei contributi; g) scadenza per la presentazione delle domande; h) settore o settori interessati e servizio regionale incaricato per l'iniziativa."; d) il comma 3 dell'art. 9 e' sostituito dal seguente: "3. Sono da considerare prioritari, ai fini dell'art. 10, comma 3, lettera b): a) le opere e gli interventi oggetto di accordi di programma e/o strumenti di programmazione negoziata approvati dalla giunta regionale; b) le opere e gli interventi il cui livello progettuale sia in fase definitiva ai sensi della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche ed integrazioni."; e) il comma 4 dell'art. 9, come sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 2/1999, e' sostituito dal seguente: "4. La legge finanziaria autorizza le iniziative di cui al comma 4 dell art. 8 e le relative dotazioni finanziarie di spesa."; f) il comma 5 dell'art. 9 e' abrogato; g) dopo il comma 1 dell'art. 10 sono aggiunti i seguenti commi 1-bis e 1-ter: "1-bis. Non sono ammissibili domande di finanziamento per progetti o loro lotti funzionali per i quali sia stata gia' impegnata la relativa spesa o siano state gia' perfezionate obbligazioni contrattuali da parte del soggetto richiedente. Non sono inoltre ammissibili domande di finanziamento per progetti o loro lotti funzionali assistiti da altri contributi regionali in conto capitale. 1-ter. I progetti assistiti da contributi di cui alla presente legge, non possono usufruire di altri contributi regionali in conto capitale."; h) il comma 4, dell'art. 10, e' sostituito dal seguente: "4. Il dirigente competente, sulla base della relazione del nucleo di valutazione di cui al comma 3, provvede per ciascuna iniziativa, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, all'assegnazione dei finanziamenti, determinando l'ammontare complessivo dei contributo regionale per ciascun progetto, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate, i termini per la presentazione del progetto esecutivo e di inizio lavori, ed in relazione a quest'ultimo l'esercizio finanziario a cui dovra' essere imputato il relativo impegno."; i) il comma 1, dell'art. 11, come da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 18, lettera a), della legge regioanle n. 1/1998, e' sostituito dal seguente: "1. La giunta regionale, per l'attivita' di cui all'art. 10, si avvale del nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 ottobre 1996 n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 34/1978), integrato dai direttori generali delle direzioni interessate e dal responsabile del gruppo di lavoro di cui al comma 2. Le funzioni di segreteria del nucleo sono assicurate dalla struttura organizzativa della direzione generale competente in materia di bilancio."; j) il comma 2 dell'art. 12 e' abrogato; k) il comma 3 dell'art. 12, come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 18, lettera c), della legge regionale n. 1/1998, e' sostituito dal seguente: "3. I termini stabiliti dalla presente legge, ivi compresi quelli contenuti negli atti di assegnazione dei contributi, sono previsti a pena di decadenza del diritto al contributo concesso, salvo proroga che puo' essere autorizzata, entro gli stessi termini, su richiesta dell'interessato, per motivi non dipendenti dalla sua volonta'. La proroga e' disposta, per una sola volta e per un periodo non superiore complessivamente a centoventi giorni, con decreto del direttore generale della direzione incaricata per l'iniziativa.". 2. Alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 dell'art. 1, come da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 19, lettera b), della legge regionale n. 1/1998, e' sostituito dal seguente: "4. I progetti sono realizzati direttamente dalla Regione, anche avvalendosi di enti o aziende regionali, o da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati, secondo le rispettive competenze; per la realizzazione dei progetti la giunta regionale, qualora non vi provveda direttamente, puo' concedere contributi di norma fino ad un importo massimo pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile, non cumulabili con altri eventuali finanziamenti regionali sulle opere da realizzare. Detti contributi sono quelli a fondo perduto di cui agli articoli 28 quinquies e 28 sexies della legge regionale n. 34/1978, e contributi in capitale a rimborso, di cui all'art. 28 septies della stessa legge, da rimborsare in dieci anni senza interessi. In caso di comprovata impossibilita' finanziaria dei soggetti interessati e/o in rapporto all'urgenza e alla rilevanza degli interventi previsti, i contributi possono essere superiori al limite indicato. Le erogazioni dei contributi avvengono sulla base dei fabbisogni di cassa trimestrali certificati dai soggetti beneficiari. I progetti assistiti dai contributi di cui alla presente legge, non possono usufruire di altri contributi regionali per spese di investimento."; b) dopo il comma 3 dell'art. 3, e' aggiunto il seguente comma 3-bis: "3-bis. Ove fosse necessario acquisire elementi di maggior chiarezza ai fini della relazione tecnico-economica di cui al comma 3, il nucleo di valutazione puo' richiedere l'effettuazione di studi di fattibilita' a valere sul fondo di cui all'art. 6-bis. Il dirigente della struttura organizzativa della direzione generale competente in materia di bilancio, preposto agli adempimenti della presente legge, dispone con proprio provvedimento in ordine all'effettuazione di detti studi."; c) l'art. 4, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. (Criteri di valutazione). - l. I criteri ai fini della valutazione dei progetti di cui alla presente legge sono i seguenti: a) coerenza con i progetti strategici individuati dal programma regionale di sviluppo; b) effetti economici stimati sulla base di indicatori di efficienza, di efficacia, di occupazione e di economicita' dei risultati; c) connessione con accordi di programma e/o strumenti di programmazione negoziata gia' adottati; d) precisa individuazione degli organi e delle unita' organizzative responsabili delle procedure amministrative necessarie all'attuazione dei progetti e dei tempi dei procedimenti; e) grado di compatibilita' tra le risorse economiche disponibili e quelle richieste dal singolo progetto; f) quota di cofinanziamento con fondi diversi da quelli regionali, in particolare comunitari, nazionali, degli enti subregionali e dei soggetti privati; g) effettiva e documentata disponibilita' della quota di cofinanziamento non regionale; h) esistenza della disponibilita' finanziaria regionale a valere sugli stanziamenti di competenza del relativo fondo del bilancio annuale e pluriennale; i) stato di avanzamento dei livelli progettuali che costituisce elemento di priorita' nella destinazione delle risorse finanziarie autorizzate sul fondo."; d) il comma 1 dell'art. 5 e' sostituito dal seguente: "1. Con deliberazione della giunta regionale e' istituito, presso la direzione generale competente in materia di bilancio, un nucleo di valutazione composto da un esperto in materie giuridiche, da un esperto in materie economiche e da un esperto per ciascuna delle aree di cui all'art. 2.";. e) dopo il comma 2 dell'art. 6, come da ultimo sostituito d'art. 1, cornma 2, lettera c), della legge regionale n. 2/1999, e' aggiunto il seguente comma 2-bis: "2-bis. In caso di rimodulazione della spesa concernente progetti approvati ai sensi dell'art. 3, in funzione di una migliore allocazione delle risorse sugli esercizi di competenza per una efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di avanzamento dei livelli progettuali, la relativa variazione di bilancio viene effettuata con le procedure di cui al comma 2. Le risorse finanziarie che si rendono disponibili sui singoli esercizi confluiscono nell'apposito fondo istituito per il finanziamento dei progetti di cui alla presente legge."; f) dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente art. 6-bis: "Art. 6-bis. (Fondo per gli studi di fattibilita'). - 1. Per l'attivita' di studio e valutazione ai sensi del comma 3-bis dell'art. 3, e' istituito un apposito fondo la cui dotazione annuale e pluriennale e' autorizzata con legge finanziaria entro il limite massimo del 3% degli stanziamenti complessivamente previsti per il fondo di cui alla presente legge. 2. Il costo dello studio di fattibiita' e' a valere sulla quota di contributo erogato sul progetto approvato. 3. La gestione del fondo e' affidata a Finlombarda S.p.a. ed e' disciplinata con apposita convenzione. 4. Per le opere il cui costo complessivo e' superiore a L. 20 miliardi, lo studio di fattibilita' costituisce lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).". 3. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) dei comma 1, dell'art. 3 e' sostituita dalla seguente: "a) il programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti annuali;"; b) il comma 1, dell'art. 5 e' sostituito dal seguente: "1. Il programma regionale di sviluppo: a) determina gli obiettivi, le strategie, le politiche che la Regione si propone di realizzare nell'arco della legislatura, per un equilibrato sviluppo economico-sociale e per la qualificazione dell'assetto territoriale della Lombardia, indicando i fabbisogni di massima necessari per la realizzazione degli obiettivi medesimi; b) individua i progetti strategici per la realizzazione degli obiettivi, tenendo conto in via prioritaria delle indicazioni programmatiche e degli obiettivi strategici dell'Unione europea; c) stima le risorse della Regione, quelle derivabili dallo Stato e dall'Unione europea, quelle mobilitabili con strumenti propri e quelle di altri enti pubblici e privati che concorrono all'attuazione del programma."; c) il comma 2, dell'art. 5 e' sostituito dal seguente: "2. Il programma regionale di sviluppo si attua mediante progetti strategici, di cui al comma 1, lettera b), e con programmi di attivita'."; d) il comma 4, dell'art. 5, e' sostituito dal seguente: "4. Gli obiettivi e i progetti strategici del programma regionale di sviluppo e dei suoi aggiornamenti sono il riferimento per gli obiettivi di spesa del bilancio pluriennale."; e) il comma 1, dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: "1. All'inizio di ogni legislatura, entro sessanta giorni dal proprio insediamento, la giunta regionale presenta il programma regionale di sviluppo corredato da: a) il rapporto sulla situazione economica, sociale e territoriale della Regione, nelle sue articolazioni istituzionali e tematiche, predisposto con la collaborazione dell'istituto regionale di ricerca (I.R e R); b) il rapporto sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo vigente, mettendo in evidenza l'andamento dei rapporti con la programmazione nazionale e comunitaria; c) il rapporto sullo stato di utilizzo dei fondi strutturali erogati dall'Unione europea e sulle previsioni degli interventi strutturali realizzabii."; f) il comma 4, dell'art. 6, e' abrogato; g) l'art. 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7. (Progetti di intervento in attuazione del programma regionale di sviluppo). - 1. La giunta regionale predispone, secondo le modalita' di cui all'art. 8. i piani e i progetti di intervento di dimensione regionale indicati dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali. 2. Ciascun progetto individua: a) gli obiettivi ed i risultati, anche in termini quantitativi, che si intendono raggiungere, i costi di investimento e di gestione e le relative fonti di finanziamento; b) le risorse diverse da quelle regionali che si prevedono possano essere impiegate;. c) i singoli soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi; d) la localizzazione territoriale degli interventi; e) la durata del progetto, i modi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa relativi ai singoli esercizi; f) le modalita' atte a verificare il conseguimento degli obiettivi anche ai fini dei controlli economico-finanziari di cui all'art. 73 specificando le responsabilita' delle unita' organizzative che concorrono all'attuazione del progetto. 3. Con ciascun progetto sono predisposti altresi' gli eventuali provvedimenti legislativi da adottare per la sua attuazione, anche ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa ai sensi dell'art. 59 nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale."; h) il comma 4, dell'art. 9-bis e' sostituito dal seguente: "4. La parte I contiene: a) il riposizionamento degli obiettivi del programma regionale di sviluppo con riferimento al bilancio pluriennale; b) l'aggiornamento dei progetti strategici; c) lo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo."; i) la lettera e) del comma 1, dell'art. 48 e' sostituita dalla seguente: "e) a tutte le altre variazioni che si ritengono opportune anche in relazione allo stato di attuazione dei progetti strategici del programma regionale di sviluppo e all'andamento della spesa delle politiche di settore;". 4. Alla legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 5, dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: "5. Il fondo di cui al comma 2, lettere b) e c), viene assegnato alle comunita' montane per la realizzazione di progetti coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale secondo i seguenti criteri: a) il 30% in parti uguali fra tutte le comunita' montane; b) il 20% in proporzione alla popolazione residente quale risulta dagli ultimi dati ufficiali dell'I.S.T.A.T.; c) il 20% in modo inversamente proporzionale rispetto alla densita' demografica di ogni comunita' montana; d) il 30% in proporzione alla superficie territoriale di ogni comunita' montana."; b) dopo il comma 5, dell'art. 3 e' aggiunto il seguente comma 5-bis: "5-bis. I progetti possono essere finanziati nell'ambito di un'autorizzazione triennale, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle previsioni contenute nel bilancio regionale."; c) dopo il comma 7, dell'art. 3 e' aggiunto il seguente comma 7-bis: "7-bis. Fino all'approvazione della classificazione del territorio montano prevista dall'art. 5, le priorita' di cui al comma 3 operano a favore del territorio montano a prescindere dal livello di svantaggio dei singoli comuni."; d) il comma 1, dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: "l. Le comunita' montane territorialmente competenti, sentiti i comuni esclusi per effetto di quanto disposto dall'art. 28, comma 5, della legge n. 142/1990, cosi' come sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge 3 agosto 1999 n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e di ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) che possono proporre progetti di interesse del proprio territorio, individuano nel piano di sviluppo socio-economico e nei programmi pluriennali delle opere di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 13/1993 e successive modifiche e integrazioni, le linee programmatiche, i progetti e gli interventi coerenti con le azioni previste."; e) il comma 2 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: "2. I progetti e gli interventi di cui al comma 1 sono deliberati de comunita' montane e dal comuni montani di cui al comma 4, dell'art. 1, acquisito, per il tramite della struttura regionale competente in materia di programmazione, il parere favorevole del nucleo di valutazione di cui all'art. 5 della legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione dei progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34), che ne verifica la fattibilita' e la coerenza con i contenuti della programmazione regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta. Le deliberazioni definitive delle comunita' montane e dei comuni montani sono comunicate al comitato per la montagna di cui all'art. 51 che acquisisce gli elementi per il coordinamento delle azioni di valorizzazione, promozione e tutela del territorio montano da sviluppare."; f) il comma 1, dell'art. 49 e' sostituito dal seguente: "1. La giunta regionale sentito il comitato di cui all'art. 51, puo' approvare ogni anno progetti pilota di carattere regionale, che vengono finanziati con le risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera a)."; g) dopo il comma 9, dell'art. 51 e' aggiunto il seguente comma 9-bis: "9-bis. - A tutti i componenti il comitato, ad eccezione dei consiglieri regionali, spetta un gettone per ogni giornata di presenza nella misura stabilita dalla giunta regionale.". 5. Il piano territoriale d'area Malpensa, e connesse previsioni della legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 (Piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000) quale strumento di programmazione e di coordinamento delle strategie per lo sviluppo economico-sociale del territorio lombardo interessato all'insediamento dell'aeroporto intercontinentale Malpensa 2000, costituisce atto di programmazione regionale per gli interventi ivi considerati anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59") e disposizioni attuative del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59"). In particolare, le previsioni del citato piano d'area relativamente agli interventi di cui all'allegato A della legge regionale n. 10/1999 che prevedono funzioni commerciali, tengono luogo dei criteri e delle previsioni della programmazione regionale prevista all'art. 3 della legge regionale n. 14/1999. 6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 5, l'approvazione degli interventi di cui all'allegato A della legge regionale n. 10/1999 con le forme e le procedure previste dall'art. 3 della medesima legge ha valenza altresi' di parere regionale favorevole ai fini della conferenza prevista dall'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998 e dall'art. 5 della legge regionale n. 14/1999 per il rilascio delle autorizzazioni commerciali. 7. Per la realizzazione degli interventi in materia di opere funzionali al progetto Malpensa, di cui all'art. 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'I.N.A.I.L., nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzata, nell'esercizio finanziario 2000, la contrazione di uno o piu' mutui con oneri di ammortamento e preammortamento a totale carico dei contributi previsti dalla legge finanziaria statale relativa all'esercizio finanziario 2000. 8. Le entrate rinvenienti dal mutuo/i di cui al comma 7, contribuiscono ad alimentare un apposito fondo costituito, anche con finalita' rotative, per l'attuazione dell'accordo di programma quadro "Aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000 - Interventi di mitigazione di impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali dei comuni sul cui territorio ricade il sedime aeroportuale di Malpensa 2000", sottoscritto dalla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'utilizzo del fondo e' vincolato alle finalita' determinate nel medesimo accordo di programma quadro. 9. Per la gestione del fondo, di cui al comma 8, la Regione si avvale in via prioritaria di Finlombarda S.p.a. Nel rispetto del contenuto dell'accordo di cui al medesimo comma 8, nonche' degli indirizzi determinati dal Comitato per l'accordo di programma, come costituito e disciplinato dall'accordo predetto, la Regione puo' altresi' utilizzare, per specifici compiti di supporto, l'ALER della provincia di Varese, nonche' altri enti strumentali o aziende speciali della Regione medesima. 10. Le modalita' di gestione del fondo, ivi comprese le forme di remunerazione di Finlombarda S.p.a., nonche' degli ulteriori soggetti attuatori utilizzati dalla Regione, sono deliberate dalla giunta regionale in conformita' alle indicazioni dell'accordo di cui al comma 8, nonche' agli indirizzi del comitato per l'accordo di programma e successivamente riportate in atti convenzionali fra la Regione ed i soggetti predetti. 11. Qualora, in base al contenuto dell'accordo di cui al comma 8, nonche' agli indirizzi del comitato per l'accordo di programma, si proceda all'acquisizione delle unita' immobiliari interessate da fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico, i relativi effetti si producono a favore del patrimonio disponibile della Regione. L'acquisto di tali beni nonche' la loro eventuale alienazione a terzi anche in relazione ad una gestione rotativa del fondo, avviene con le forme e le modalita' stabilite con deliberazione della giunta regionale, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (amministrazione dei beni immobili regionali) e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando in ogni caso il rispetto di regole di trasparenza e di concorrenzialita' congrue in relazione all'attuazione dell'accordo di cui al comma 8. 12. Al fine di accelerare le procedure di spesa, in deroga alla legge regionale n. 34/1978 e successive modificazioni e integrazioni, la giunta regionale provvede con propria deliberazione all'iscrizione in bilancio dell'entrata derivante dalla contrazione del mutuo e della spesa per il fondo di cui al comma 8.