(Pubblicata  nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 3 del 17 gennaio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNA
                         Ha apposta il visto
                Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
         Disposizioni in materia di programmazione regionale
    1.  Alla  legge  regionale  14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed
integrazioni  della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle
procedure  della  programmazione,  sul  bilancio e sulla contabilita'
della  Regione"  e  successive  modificazioni.  Istituzione del fondo
ricostituzione   infrastrutture   sociali   Lombardia  (FRISL))  sono
apportate le seguenti modifiche:
      a) dopo   il  comma  2  dell'art. 8  e'  aggiunto  il  seguente
comma 2-bis:
      "2-bis.  Il rimborso ventennale si applica per le quote residue
da restuire alla Regione anche ai contributi relativi alle iniziative
"Anziani"  e  "Anziani-Handicappati" concessi anteriormente alla data
di  entrata  in  vigore  della  legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2
(Misure  per  la programmazione regionale, la razionalizzazione della
spesa  e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali
e programmatici con rilievo finanziario)";
      b) il comma 4 dell'art. 8, e' sostituito dal seguente:
      "4.  Le iniziative finanziate con il fondo sono individuate dal
documento   di   programmazine   economico-finanziaria  regionale  in
attuazione  degli  obiettivi  stabiliti  dal  programma  regionale di
sviluppo.";
      c) il comma 5 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente:
      "5.  Per  ognuna  delle  iniziative  finanziate con il fondo la
giunta   regionale  definisce  in  una  apposita  scheda  i  seguenti
elementi:
        a) obiettivo ed indicatori di efficacia;
        b) agevolazioni finanziarie connesse;
        c) tipo ed entita' del contributo;
        d) condizioni di ammissibilita' al finanziamento dei progetti
con  riferimento  ai  soggetti  beneficiari,  alle  caratteristiche e
all'importo  minimo  delle  opere,  alla  fattibilita' ed ai tempi di
realizzazione,  alla  documentazione  richiesta  e  alle modalita' di
presentazione della domanda;
        e) criteri  di  valutazione  e  selezione  delle  domande  da
ammettere al finanziamento;
        f) modalita' di erogazione dei contributi;
        g) scadenza per la presentazione delle domande;
        h) settore   o   settori  interessati  e  servizio  regionale
incaricato per l'iniziativa.";
      d) il comma 3 dell'art. 9 e' sostituito dal seguente:
      "3. Sono da considerare prioritari, ai fini dell'art. 10, comma
3, lettera b):
        a) le  opere e gli interventi oggetto di accordi di programma
e/o  strumenti  di  programmazione  negoziata  approvati dalla giunta
regionale;
        b) le  opere  e gli interventi il cui livello progettuale sia
in  fase  definitiva  ai  sensi  della  legge 11 febbraio 1994 n. 109
(legge  quadro  in materia di lavori pubblici) e successive modifiche
ed integrazioni.";
      e) il  comma  4 dell'art. 9, come sostituito dall'art. 1, comma
3,  lettera  b)  della  legge  regionale n. 2/1999, e' sostituito dal
seguente:
      "4.  La  legge  finanziaria  autorizza  le iniziative di cui al
comma 4 dell art. 8 e le relative dotazioni finanziarie di spesa.";
      f) il comma 5 dell'art. 9 e' abrogato;
      g) dopo  il comma 1 dell'art. 10 sono aggiunti i seguenti commi
1-bis e 1-ter:
      "1-bis.  Non  sono  ammissibili  domande  di  finanziamento per
progetti o loro lotti funzionali per i quali sia stata gia' impegnata
la  relativa  spesa  o  siano  state  gia'  perfezionate obbligazioni
contrattuali  da  parte  del  soggetto  richiedente. Non sono inoltre
ammissibili  domande  di  finanziamento  per  progetti  o  loro lotti
funzionali assistiti da altri contributi regionali in conto capitale.
    1-ter.  I  progetti  assistiti da contributi di cui alla presente
legge,  non  possono usufruire di altri contributi regionali in conto
capitale.";
      h) il comma 4, dell'art. 10, e' sostituito dal seguente:
      "4.  Il  dirigente  competente,  sulla base della relazione del
nucleo  di  valutazione  di  cui  al  comma  3, provvede per ciascuna
iniziativa,  entro  sessanta giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande,  all'assegnazione  dei  finanziamenti,
determinando  l'ammontare  complessivo  dei  contributo regionale per
ciascun  progetto, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere
finanziate,  i  termini per la presentazione del progetto esecutivo e
di   inizio  lavori,  ed  in  relazione  a  quest'ultimo  l'esercizio
finanziario a cui dovra' essere imputato il relativo impegno.";
      i) il   comma  1,  dell'art.  11,  come  da  ultimo  sostituito
dall'art.  4,  comma 18, lettera a), della legge regioanle n. 1/1998,
e' sostituito dal seguente:
      "1. La giunta regionale, per l'attivita' di cui all'art. 10, si
avvale del nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'art. 5 della
legge   regionale  28  ottobre  1996  n.  31  (Norme  concernenti  la
disciplina    del    fondo   per   la   realizzazione   di   progetti
infrastrutturali  di  rilevanza  regionale.  Sostituzione dell'art. 5
della  legge  regionale n. 34/1978), integrato dai direttori generali
delle  direzioni  interessate e dal responsabile del gruppo di lavoro
di  cui  al  comma  2.  Le  funzioni  di  segreteria  del nucleo sono
assicurate  dalla  struttura  organizzativa  della direzione generale
competente in materia di bilancio.";
      j) il comma 2 dell'art. 12 e' abrogato;
      k) il   comma   3  dell'art.  12,  come  da  ultimo  modificato
dall'art. 4,  comma  18, lettera c), della legge regionale n. 1/1998,
e' sostituito dal seguente:
      "3.  I  termini  stabiliti  dalla  presente legge, ivi compresi
quelli  contenuti  negli  atti  di  assegnazione dei contributi, sono
previsti  a  pena  di  decadenza  del diritto al contributo concesso,
salvo  proroga che puo' essere autorizzata, entro gli stessi termini,
su  richiesta  dell'interessato,  per motivi non dipendenti dalla sua
volonta'. La proroga e' disposta, per una sola volta e per un periodo
non  superiore  complessivamente a centoventi giorni, con decreto del
direttore generale della direzione incaricata per l'iniziativa.".
    2. Alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti
la   disciplina   del   fondo   per   la  realizzazione  di  progetti
infrastrutturali  di  rilevanza  regionale.  Sostituzione dell'art. 5
della  legge  regionale  31 marzo  1978,  n.  34)  sono  apportate le
seguenti modifiche:
      a) il  comma 4 dell'art. 1, come da ultimo sostituito dall'art.
4,  comma  19,  lettera  b),  della  legge  regionale  n.  1/1998, e'
sostituito dal seguente:
    "4.  I progetti sono realizzati direttamente dalla Regione, anche
avvalendosi  di enti o aziende regionali, o da enti locali o da altri
soggetti pubblici e privati, secondo le rispettive competenze; per la
realizzazione  dei  progetti  la  giunta  regionale,  qualora  non vi
provveda  direttamente, puo' concedere contributi di norma fino ad un
importo  massimo  pari  al  50% della spesa ritenuta ammissibile, non
cumulabili con altri eventuali finanziamenti regionali sulle opere da
realizzare.  Detti contributi sono quelli a fondo perduto di cui agli
articoli 28 quinquies e 28 sexies della legge regionale n. 34/1978, e
contributi  in  capitale a rimborso, di cui all'art. 28 septies della
stessa legge, da rimborsare in dieci anni senza interessi. In caso di
comprovata impossibilita' finanziaria dei soggetti interessati e/o in
rapporto  all'urgenza  e  alla rilevanza degli interventi previsti, i
contributi possono essere superiori al limite indicato. Le erogazioni
dei   contributi   avvengono  sulla  base  dei  fabbisogni  di  cassa
trimestrali   certificati   dai   soggetti  beneficiari.  I  progetti
assistiti  dai  contributi  di  cui  alla presente legge, non possono
usufruire di altri contributi regionali per spese di investimento.";
      b) dopo  il  comma 3 dell'art. 3, e' aggiunto il seguente comma
3-bis:
      "3-bis.  Ove  fosse  necessario  acquisire  elementi di maggior
chiarezza  ai  fini della relazione tecnico-economica di cui al comma
3,  il nucleo di valutazione puo' richiedere l'effettuazione di studi
di  fattibilita'  a  valere  sul  fondo  di  cui  all'art.  6-bis. Il
dirigente  della  struttura  organizzativa  della  direzione generale
competente  in  materia  di bilancio, preposto agli adempimenti della
presente   legge,   dispone   con  proprio  provvedimento  in  ordine
all'effettuazione di detti studi.";
      c) l'art. 4, e' sostituito dal seguente:
    "Art.  4.  (Criteri di valutazione). - l. I criteri ai fini della
valutazione dei progetti di cui alla presente legge sono i seguenti:
      a) coerenza con i progetti strategici individuati dal programma
regionale di sviluppo;
      b) effetti  economici  stimati  sulla  base  di  indicatori  di
efficienza,  di  efficacia,  di  occupazione  e  di  economicita' dei
risultati;
      c) connessione  con  accordi  di  programma  e/o  strumenti  di
programmazione negoziata gia' adottati;
      d) precisa   individuazione   degli   organi   e  delle  unita'
organizzative  responsabili delle procedure amministrative necessarie
all'attuazione dei progetti e dei tempi dei procedimenti;
      e) grado   di   compatibilita'   tra   le   risorse  economiche
disponibili e quelle richieste dal singolo progetto;
      f) quota   di  cofinanziamento  con  fondi  diversi  da  quelli
regionali,   in   particolare   comunitari,   nazionali,  degli  enti
subregionali e dei soggetti privati;
      g) effettiva   e  documentata  disponibilita'  della  quota  di
cofinanziamento non regionale;
      h) esistenza   della  disponibilita'  finanziaria  regionale  a
valere  sugli  stanziamenti  di  competenza  del  relativo  fondo del
bilancio annuale e pluriennale;
      i) stato di avanzamento dei livelli progettuali che costituisce
elemento  di  priorita'  nella destinazione delle risorse finanziarie
autorizzate sul fondo.";
      d) il comma 1 dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Con  deliberazione  della  giunta  regionale e' istituito,
presso  la  direzione  generale competente in materia di bilancio, un
nucleo  di  valutazione composto da un esperto in materie giuridiche,
da  un  esperto  in  materie  economiche e da un esperto per ciascuna
delle aree di cui all'art. 2.";.
      e) dopo  il  comma  2  dell'art.  6,  come da ultimo sostituito
d'art. 1,  cornma  2, lettera c), della legge regionale n. 2/1999, e'
aggiunto il seguente comma 2-bis:
      "2-bis.  In  caso  di  rimodulazione  della  spesa  concernente
progetti  approvati ai sensi dell'art. 3, in funzione di una migliore
allocazione  delle  risorse  sugli  esercizi  di  competenza  per una
efficiente   programmazione   finanziaria  correlata  allo  stato  di
avanzamento  dei  livelli  progettuali,  la  relativa  variazione  di
bilancio  viene  effettuata  con  le  procedure di cui al comma 2. Le
risorse  finanziarie  che si rendono disponibili sui singoli esercizi
confluiscono  nell'apposito  fondo istituito per il finanziamento dei
progetti di cui alla presente legge.";
      f) dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente art. 6-bis:
    "Art.  6-bis.  (Fondo  per  gli  studi di fattibilita'). - 1. Per
l'attivita'  di  studio  e  valutazione  ai  sensi  del  comma  3-bis
dell'art.  3, e' istituito un apposito fondo la cui dotazione annuale
e  pluriennale  e'  autorizzata con legge finanziaria entro il limite
massimo  del  3%  degli stanziamenti complessivamente previsti per il
fondo di cui alla presente legge.
    2.  Il  costo dello studio di fattibiita' e' a valere sulla quota
di contributo erogato sul progetto approvato.
    3.  La  gestione del fondo e' affidata a Finlombarda S.p.a. ed e'
disciplinata con apposita convenzione.
    4.  Per  le  opere  il cui costo complessivo e' superiore a L. 20
miliardi,   lo   studio  di  fattibilita'  costituisce  lo  strumento
ordinario  preliminare  ai  fini  dell'assunzione  delle decisioni di
investimento,  secondo  quanto  stabilito  dall'art.  4  della  legge
17 maggio  1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al
governo  per  il  riordino  degli  incentivi  all'occupazione e della
normativa   che  disciplina  l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per  il
riordino degli enti previdenziali).".
    3.  Alla  legge  regionale  31 marzo  1978,  n.  34  (Norme sulle
procedure  della  programmazione  sul  bilancio  e sulla contabilita'
della  Regione)  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
      a) la  lettera  a) dei comma 1, dell'art. 3 e' sostituita dalla
seguente:
      "a)  il  programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti
annuali;";
      b) il comma 1, dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:
    "1. Il programma regionale di sviluppo:
      a) determina  gli  obiettivi, le strategie, le politiche che la
Regione  si propone di realizzare nell'arco della legislatura, per un
equilibrato   sviluppo  economico-sociale  e  per  la  qualificazione
dell'assetto  territoriale della Lombardia, indicando i fabbisogni di
massima necessari per la realizzazione degli obiettivi medesimi;
      b) individua  i  progetti strategici per la realizzazione degli
obiettivi,   tenendo  conto  in  via  prioritaria  delle  indicazioni
programmatiche e degli obiettivi strategici dell'Unione europea;
      c) stima  le  risorse  della  Regione,  quelle derivabili dallo
Stato e dall'Unione europea, quelle mobilitabili con strumenti propri
e   quelle   di   altri   enti  pubblici  e  privati  che  concorrono
all'attuazione del programma.";
      c) il comma 2, dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:
    "2. Il programma regionale di sviluppo si attua mediante progetti
strategici,  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  e con programmi di
attivita'.";
      d) il comma 4, dell'art. 5, e' sostituito dal seguente:
    "4. Gli obiettivi e i progetti strategici del programma regionale
di  sviluppo  e  dei  suoi  aggiornamenti sono il riferimento per gli
obiettivi di spesa del bilancio pluriennale.";
      e) il comma 1, dell'art. 6 e' sostituito dal seguente:
    "1.  All'inizio  di  ogni  legislatura, entro sessanta giorni dal
proprio  insediamento,  la  giunta  regionale  presenta  il programma
regionale di sviluppo corredato da:
      a) il   rapporto   sulla   situazione   economica,   sociale  e
territoriale  della  Regione, nelle sue articolazioni istituzionali e
tematiche,  predisposto con la collaborazione dell'istituto regionale
di ricerca (I.R e R);
      b) il   rapporto   sullo  stato  di  attuazione  del  programma
regionale  di  sviluppo vigente, mettendo in evidenza l'andamento dei
rapporti con la programmazione nazionale e comunitaria;
      c) il  rapporto  sullo  stato di utilizzo dei fondi strutturali
erogati  dall'Unione  europea  e  sulle  previsioni  degli interventi
strutturali realizzabii.";
      f) il comma 4, dell'art. 6, e' abrogato;
      g) l'art. 7 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  7.  (Progetti  di  intervento  in attuazione del programma
regionale  di sviluppo). - 1. La giunta regionale predispone, secondo
le modalita' di cui all'art. 8. i piani e i progetti di intervento di
dimensione  regionale  indicati dal programma regionale di sviluppo e
dai suoi aggiornamenti annuali.
    2. Ciascun progetto individua:
      a) gli obiettivi ed i risultati, anche in termini quantitativi,
che si intendono raggiungere, i costi di investimento e di gestione e
le relative fonti di finanziamento;
      b) le  risorse  diverse  da  quelle  regionali che si prevedono
possano essere impiegate;.
      c) i singoli soggetti responsabili dell'attuazione del progetto
e delle sue singole fasi;
      d) la localizzazione territoriale degli interventi;
      e) la  durata  del progetto, i modi, i tempi di attuazione e le
previsioni di spesa relativi ai singoli esercizi;
      f) le  modalita'  atte  a  verificare  il  conseguimento  degli
obiettivi  anche  ai  fini  dei controlli economico-finanziari di cui
all'art.    73   specificando   le   responsabilita'   delle   unita'
organizzative che concorrono all'attuazione del progetto.
    3.  Con  ciascun progetto sono predisposti altresi' gli eventuali
provvedimenti legislativi da adottare per la sua attuazione, anche ai
fini dell'assunzione degli impegni di spesa ai sensi dell'art. 59 nei
limiti delle previsioni del bilancio pluriennale.";
      h) il comma 4, dell'art. 9-bis e' sostituito dal seguente:
    "4. La parte I contiene:
      a) il  riposizionamento degli obiettivi del programma regionale
di sviluppo con riferimento al bilancio pluriennale;
      b) l'aggiornamento dei progetti strategici;
      c) lo   stato   di   attuazione   del  programma  regionale  di
sviluppo.";
      i) la  lettera e) del comma 1, dell'art. 48 e' sostituita dalla
seguente:
      "e)  a  tutte  le  altre  variazioni che si ritengono opportune
anche  in  relazione allo stato di attuazione dei progetti strategici
del programma regionale di sviluppo e all'andamento della spesa delle
politiche di settore;".
    4. Alla  legge  regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per
la  valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in
attuazione  della  legge  n.  97/1994)  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
      a) il comma 5, dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
    "5. Il  fondo di cui al comma 2, lettere b) e c), viene assegnato
alle  comunita' montane per la realizzazione di progetti coerenti con
gli  obiettivi  della  programmazione  regionale  secondo  i seguenti
criteri:
      a) il 30% in parti uguali fra tutte le comunita' montane;
      b) il  20%  in  proporzione  alla  popolazione  residente quale
risulta dagli ultimi dati ufficiali dell'I.S.T.A.T.;
      c) il  20%  in  modo  inversamente  proporzionale rispetto alla
densita' demografica di ogni comunita' montana;
      d) il  30%  in proporzione alla superficie territoriale di ogni
comunita' montana.";
      b) dopo  il  comma  5,  dell'art.  3  e'  aggiunto  il seguente
comma 5-bis:
    "5-bis.  I  progetti  possono  essere  finanziati  nell'ambito di
un'autorizzazione  triennale,  in relazione allo stato di avanzamento
degli stessi ed alle previsioni contenute nel bilancio regionale.";
      c) dopo  il  comma  7,  dell'art.  3  e'  aggiunto  il seguente
comma 7-bis:
    "7-bis.   Fino   all'approvazione   della   classificazione   del
territorio montano prevista dall'art. 5, le priorita' di cui al comma
3  operano  a favore del territorio montano a prescindere dal livello
di svantaggio dei singoli comuni.";
      d) il comma 1, dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
        "l. Le comunita' montane territorialmente competenti, sentiti
i  comuni  esclusi per effetto di quanto disposto dall'art. 28, comma
5,  della legge n. 142/1990, cosi' come sostituito dall'art. 7, comma
1,  della  legge  3 agosto  1999  n.  265 (Disposizioni in materia di
autonomia  e di ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla
legge  8 giugno  1990,  n.  142)  che  possono  proporre  progetti di
interesse  del  proprio territorio, individuano nel piano di sviluppo
socio-economico  e  nei programmi pluriennali delle opere di cui agli
articoli  18  e  19  della  legge  regionale  n. 13/1993 e successive
modifiche  e  integrazioni, le linee programmatiche, i progetti e gli
interventi coerenti con le azioni previste.";
      e) il comma 2 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
        "2.  I  progetti  e  gli  interventi  di  cui al comma 1 sono
deliberati  de comunita' montane e dal comuni montani di cui al comma
4,  dell'art.  1, acquisito, per il tramite della struttura regionale
competente  in  materia  di  programmazione, il parere favorevole del
nucleo  di  valutazione  di  cui  all'art.  5  della  legge regionale
28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per
la   realizzazione   dei   progetti   infrastrutturali  di  rilevanza
regionale.  Sostituzione  dell'art.  5 della legge regionale 31 marzo
1978,  n.  34),  che  ne verifica la fattibilita' e la coerenza con i
contenuti  della  programmazione  regionale entro sessanta giorni dal
ricevimento   della   proposta.  Le  deliberazioni  definitive  delle
comunita'  montane  e  dei comuni montani sono comunicate al comitato
per la montagna di cui all'art. 51 che acquisisce gli elementi per il
coordinamento delle azioni di valorizzazione, promozione e tutela del
territorio montano da sviluppare.";
      f) il comma 1, dell'art. 49 e' sostituito dal seguente:
        "1. La  giunta  regionale sentito il comitato di cui all'art.
51,  puo' approvare ogni anno progetti pilota di carattere regionale,
che  vengono  finanziati  con  le risorse di cui all'art. 3, comma 2,
lettera a).";
      g) dopo  il comma 9, dell'art. 51 e' aggiunto il seguente comma
9-bis:
        "9-bis.  - A tutti i componenti il comitato, ad eccezione dei
consiglieri  regionali,  spetta  un  gettone  per  ogni  giornata  di
presenza nella misura stabilita dalla giunta regionale.".
    5. Il  piano  territoriale d'area Malpensa, e connesse previsioni
della  legge  regionale  12 aprile  1999,  n.  10 (Piano territoriale
d'area  Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale
Malpensa  2000)  quale strumento di programmazione e di coordinamento
delle  strategie  per  lo  sviluppo  economico-sociale del territorio
lombardo       interessato       all'insediamento      dell'aeroporto
intercontinentale  Malpensa  2000, costituisce atto di programmazione
regionale per gli interventi ivi considerati anche ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  3  della  legge  regionale  23 luglio 1999, n. 14
(Norme  in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore
commercio,  a  norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n.  59") e disposizioni attuative del decreto legislativo 11 febbraio
1998,  n.  32  "Razionalizzazione  del  sistema  di distribuzione dei
carburanti,  a  norma  dell'art.  4, comma 4, lettera e), della legge
15 marzo  1997,  n.  59").  In  particolare, le previsioni del citato
piano  d'area  relativamente  agli  interventi  di cui all'allegato A
della  legge regionale n. 10/1999 che prevedono funzioni commerciali,
tengono  luogo  dei  criteri  e delle previsioni della programmazione
regionale prevista all'art. 3 della legge regionale n. 14/1999.
    6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 5, l'approvazione
degli  interventi  di  cui  all'allegato  A  della legge regionale n.
10/1999  con  le  forme  e  le  procedure  previste dall'art. 3 della
medesima  legge ha valenza altresi' di parere regionale favorevole ai
fini della conferenza prevista dall'art. 9 del decreto legislativo n.
114/1998  e  dall'art. 5  della  legge  regionale  n.  14/1999 per il
rilascio delle autorizzazioni commerciali.
    7. Per  la  realizzazione  degli  interventi  in materia di opere
funzionali  al  progetto Malpensa, di cui all'art. 43, comma 1, della
legge  17  maggio  1999,  n.  144 (Misure in materia di investimenti,
delega  al  governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'I.N.A.I.L., nonche' disposizioni per
il  riordino  degli enti previdenziali) e successive modificazioni ed
integrazioni,  e'  autorizzata,  nell'esercizio  finanziario 2000, la
contrazione  di  uno  o  piu'  mutui  con  oneri  di  ammortamento  e
preammortamento  a  totale carico dei contributi previsti dalla legge
finanziaria statale relativa all'esercizio finanziario 2000.
    8. Le  entrate  rinvenienti  dal  mutuo/i  di  cui  al  comma  7,
contribuiscono  ad alimentare un apposito fondo costituito, anche con
finalita' rotative, per l'attuazione dell'accordo di programma quadro
"Aeroporto   intercontinentale  di  Malpensa  2000  -  Interventi  di
mitigazione   di  impatto  ambientale  e  di  delocalizzazione  degli
insediamenti  residenziali  dei  comuni  sul cui territorio ricade il
sedime  aeroportuale di Malpensa 2000", sottoscritto dalla Regione ai
sensi  dell'art.  2,  comma  203, lettera c), della legge 23 dicembre
1996,  n.  662.  L'utilizzo  del  fondo  e'  vincolato alle finalita'
determinate nel medesimo accordo di programma quadro.
    9.  Per  la  gestione del fondo, di cui al comma 8, la Regione si
avvale  in  via  prioritaria  di  Finlombarda S.p.a. Nel rispetto del
contenuto  dell'accordo  di  cui  al  medesimo comma 8, nonche' degli
indirizzi  determinati  dal Comitato per l'accordo di programma, come
costituito  e  disciplinato  dall'accordo  predetto,  la Regione puo'
altresi'  utilizzare, per specifici compiti di supporto, l'ALER della
provincia  di  Varese,  nonche'  altri  enti  strumentali  o  aziende
speciali della Regione medesima.
    10.  Le modalita' di gestione del fondo, ivi comprese le forme di
remunerazione di Finlombarda S.p.a., nonche' degli ulteriori soggetti
attuatori  utilizzati  dalla  Regione,  sono  deliberate dalla giunta
regionale  in  conformita'  alle  indicazioni  dell'accordo di cui al
comma  8,  nonche'  agli  indirizzi  del  comitato  per  l'accordo di
programma  e  successivamente  riportate in atti convenzionali fra la
Regione ed i soggetti predetti.
    11. Qualora, in base al contenuto dell'accordo di cui al comma 8,
nonche'  agli  indirizzi  del comitato per l'accordo di programma, si
proceda  all'acquisizione  delle  unita'  immobiliari  interessate da
fenomeni  di  inquinamento acustico e atmosferico, i relativi effetti
si  producono  a  favore  del  patrimonio  disponibile della Regione.
L'acquisto di tali beni nonche' la loro eventuale alienazione a terzi
anche in relazione ad una gestione rotativa del fondo, avviene con le
forme  e  le  modalita'  stabilite  con  deliberazione  della  giunta
regionale,  anche  in  deroga alle disposizioni contenute nella legge
regionale  2 dicembre  1994, n. 36 (amministrazione dei beni immobili
regionali) e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando in
ogni caso il rispetto di regole di trasparenza e di concorrenzialita'
congrue in relazione all'attuazione dell'accordo di cui al comma 8.
    12. Al  fine  di accelerare le procedure di spesa, in deroga alla
legge regionale n. 34/1978 e successive modificazioni e integrazioni,
la giunta regionale provvede con propria deliberazione all'iscrizione
in  bilancio  dell'entrata  derivante  dalla  contrazione del mutuo e
della spesa per il fondo di cui al comma 8.