(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 22 del
                           30 ottobre 2004
                       Il CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  L'Art.  2  della  legge  regionale  21 febbraio  2000, n. 11,
sostituito dal segunte:
    «Art.  2 (Abilitazione alla raccolta e permesso annuale). - 1. La
raccolta  dei  funghi  epigei  spontani  sul  territorio regionale e'
consentita  a  chiunque  sia in possesso di regolare abilitazione nel
rispetto  delle  modalita'  e  nei  limiti  della presente legge, nei
boschi   e   nei   terreni  incolti,  fatta  eccezione  per  le  aree
opportunamente  recintate  e  interdette  mediante  l'esposizione  di
cartelli di divieto.
    2.  L'abilitazione  alla  raccolta  per i residenti nella Regione
Moise  viene  concessa  a coloro che abbiano superato regolarmente un
esame  atto  a  verificare  la  conoscenza  delle  leggi  regionali e
nazionali  vigenti  nonche'  la  conoscenza dei fondamentali elementi
sulla  biologia dei funghi, delle modalita' di ricerca, di raccolta e
di commercializzazione.
    3. L'abilitazione avviene mediante rilascio di apposito tesserino
di  idoneita',  avente validita' in tutto il territorio regionale, il
cui  modello  e'  approvato dalla giunta regionale e rilasciato dalle
province,  cui  sono  conferite  le  funzioni amministrative ai sensi
dell'Art. 2 comma 1 della legge 23 agosto 1993, n. 352.
    4. Per i non residenti e' riconosciuta valida l'abilitazione alla
raccolta  dei  funghi  ed il relativo tesserino, comunque denominato,
rilasciato nella Regione di residenza.
    5.  Le province rilasciano, ai cittadini in possesso di tesserino
di  idoneita', anche non residenti nella regione, un permesso annuale
di  raccolta,  previo  versamento di un contributo dell'importo di 25
euro  per  i residenti e di 100 euro per i non residenti, da versarsi
su  conto  corrente  postale intestato alla Regione Molise - servizio
tesoreria - Campobasso.
    6.  La validita' annuale del permesso, di cui al comma 5, decorre
dalla data del rilascio».