(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 22 del 30 ottobre 2004 Il CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'Art. 2 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, sostituito dal segunte: «Art. 2 (Abilitazione alla raccolta e permesso annuale). - 1. La raccolta dei funghi epigei spontani sul territorio regionale e' consentita a chiunque sia in possesso di regolare abilitazione nel rispetto delle modalita' e nei limiti della presente legge, nei boschi e nei terreni incolti, fatta eccezione per le aree opportunamente recintate e interdette mediante l'esposizione di cartelli di divieto. 2. L'abilitazione alla raccolta per i residenti nella Regione Moise viene concessa a coloro che abbiano superato regolarmente un esame atto a verificare la conoscenza delle leggi regionali e nazionali vigenti nonche' la conoscenza dei fondamentali elementi sulla biologia dei funghi, delle modalita' di ricerca, di raccolta e di commercializzazione. 3. L'abilitazione avviene mediante rilascio di apposito tesserino di idoneita', avente validita' in tutto il territorio regionale, il cui modello e' approvato dalla giunta regionale e rilasciato dalle province, cui sono conferite le funzioni amministrative ai sensi dell'Art. 2 comma 1 della legge 23 agosto 1993, n. 352. 4. Per i non residenti e' riconosciuta valida l'abilitazione alla raccolta dei funghi ed il relativo tesserino, comunque denominato, rilasciato nella Regione di residenza. 5. Le province rilasciano, ai cittadini in possesso di tesserino di idoneita', anche non residenti nella regione, un permesso annuale di raccolta, previo versamento di un contributo dell'importo di 25 euro per i residenti e di 100 euro per i non residenti, da versarsi su conto corrente postale intestato alla Regione Molise - servizio tesoreria - Campobasso. 6. La validita' annuale del permesso, di cui al comma 5, decorre dalla data del rilascio».