(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  9  al  Bollettino ufficiale della
              Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1999)
                       Il CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. All'art.   82   (Disposizioni   in   materia  di  associazioni
giovanili)   della   legge  regionale  7  giugno  1999  (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione
Lazio   per   l'esercizio   finanziario   1999),   la   denominazione
"associazione/i  giovanile/i",  ovunque  riportata  nel  testo  e nel
titolo, e' modificata in "comunita' giovanili".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 5 ottobre 1999
                              BADALONI
    Il  visto  del  Commissario  del  Governo  e' stato apposto il 30
settembre 1999.