(Pubblicata nel suppl. ord. n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1999) Il CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 82 (Disposizioni in materia di associazioni giovanili) della legge regionale 7 giugno 1999 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999), la denominazione "associazione/i giovanile/i", ovunque riportata nel testo e nel titolo, e' modificata in "comunita' giovanili". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 5 ottobre 1999 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 30 settembre 1999.