(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni all'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 34 1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 34/1996 e' aggiunto il seguente: "3 bis. La realizzazione delle serre per colture a ciclo stagionale, senza opere di fondazione, con struttura in legno o tubolare metallico e con copertura degli impianti in film plastico, e' subordinata a comunicazione al sindaco, corredata della documentazione di cui all'art. 5, comma 2.".