(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del
                          30 dicembre 1999)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modificazioni all'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 34
    1.  Dopo  il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 34/1996
e' aggiunto il seguente:
      "3  bis.  La  realizzazione  delle  serre  per  colture a ciclo
stagionale,  senza  opere  di  fondazione,  con  struttura in legno o
tubolare  metallico  e con copertura degli impianti in film plastico,
e'   subordinata   a   comunicazione   al  sindaco,  corredata  della
documentazione di cui all'art. 5, comma 2.".