(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria
                     n. 19 del 22 dicembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.   La   presente   legge   disciplina  gli  interventi  per  la
valorizzazione  e la promozione delle attivita' volte all'ottenimento
di  prodotti  agricoli,  alimentari, della pesca e dell'acquacoltura,
tradizionalmente tipici e di qualita', al fine di:
      a) promuovere   la   diffusione  dei  sistemi  di  qualita'  in
agricoltura, pesca ed itticoltura;
      b) incentivare lo sviluppo delle aree rurali;
      c) valorizzare  e diffondere i metodi di produzione compatibili
con la protezione dell'ambiente;
      d) contribuire  a  tutelare  la  salute  dei  produttori  e dei
consumatori.
    2. La presente legge detta inoltre norme sul metodo di produzione
biologico  in  applicazione  della  vigente  normativa  comunitaria e
nazionale.