(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 22 dicembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina gli interventi per la valorizzazione e la promozione delle attivita' volte all'ottenimento di prodotti agricoli, alimentari, della pesca e dell'acquacoltura, tradizionalmente tipici e di qualita', al fine di: a) promuovere la diffusione dei sistemi di qualita' in agricoltura, pesca ed itticoltura; b) incentivare lo sviluppo delle aree rurali; c) valorizzare e diffondere i metodi di produzione compatibili con la protezione dell'ambiente; d) contribuire a tutelare la salute dei produttori e dei consumatori. 2. La presente legge detta inoltre norme sul metodo di produzione biologico in applicazione della vigente normativa comunitaria e nazionale.