(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 29 dicembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 1 e inserimento dell'art. 1-bis 1. L'art. 1 della legge regionale n. 42 /1977 e successive modifiche e integrazioni e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Strumenti di programmazione generale). - 1. In conformita' agli articoli 67 e 68 dello statuto, la Regione adotta il programma regionale di sviluppo, che fissa gli obiettivi generali della programmazione economico sociale regionale e della pianificazione territoriale. 2. La Regione adotta ogni anno il documento di programmazione economico-finanziaria regionale che definisce la manovra di finanza regionale per il periodo del bilancio pluriennale ed indica i criteri e i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale. 3. I contenuti e le procedure di approvazione del programma regionale di sviluppo e del documento di programmazione economico-finanziario regionale sono disciplinati dalla legge regionale sulle procedure di programmazione". 2. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 42/1977 e' inserito il seguente: Art. 1-bis (Legge finanziaria e leggi collegate). - 1. Contestualmente al bilancio annuale e pluriennale la giunta regionale, tenuto conto del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, presenta al consiglio entro il 30 settembre di ogni anno il disegno di legge finanziaria e i disegni di legge ad essa collegati. 2. La legge finanziaria, in attuazione degli obiettivi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente. Essa indica: a) le variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale; b) il livello massimo di indebitamento; c) i fondi globali di parte corrente e in conto capitale; d) la quantificazione degli stanziamenti che le leggi vigenti rinviano alla legge finanziaria; e) la rimodulazione delle spese a carattere pluriennale; f) gli stanziamenti di spesa a sostegno dell'economia. 3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega di funzioni o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. 4. Le leggi collegate dispongono modifiche e integrazioni alle leggi regionali di spesa vigenti al fine di rendere piu' efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale. Le disposizioni contenute nelle leggi collegate devono riguardare settori omogenei di intervento ed avere contenuti economici e finanziari. 5. La legge finanziaria e le leggi collegate, a carattere non ordinamentale, sono approvate immediatamente prima della corrispondente legge di bilancio, dalla quale traggono il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte.".