(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 del
                          29 dicembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
       Sostituzione dell'art. 1 e inserimento dell'art. 1-bis
    1.  L'art.  1  della  legge  regionale  n.  42 /1977 e successive
modifiche e integrazioni e' sostituito dal seguente:
    "Art.   1   (Strumenti  di  programmazione  generale).  -  1.  In
conformita' agli articoli 67 e 68 dello statuto, la Regione adotta il
programma  regionale  di  sviluppo,  che fissa gli obiettivi generali
della    programmazione   economico   sociale   regionale   e   della
pianificazione territoriale.
    2.  La  Regione  adotta  ogni anno il documento di programmazione
economico-finanziaria  regionale  che definisce la manovra di finanza
regionale per il periodo del bilancio pluriennale ed indica i criteri
e i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.
    3.  I  contenuti  e  le  procedure  di approvazione del programma
regionale   di   sviluppo   e   del   documento   di   programmazione
economico-finanziario   regionale   sono   disciplinati  dalla  legge
regionale sulle procedure di programmazione".
    2.  Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 42/1977 e' inserito il
seguente:
    Art.   1-bis   (Legge   finanziaria  e  leggi  collegate).  -  1.
Contestualmente   al   bilancio   annuale  e  pluriennale  la  giunta
regionale,    tenuto    conto   del   documento   di   programmazione
economico-finanziaria  regionale,  presenta  al consiglio entro il 30
settembre di ogni anno il disegno di legge finanziaria e i disegni di
legge ad essa collegati.
    2.  La  legge  finanziaria, in attuazione degli obiettivi fissati
dal  documento  di  programmazione  economico-finanziaria  regionale,
dispone  annualmente il quadro di riferimento per il periodo compreso
nel  bilancio  pluriennale  e  provvede  per il medesimo periodo alla
regolazione  annuale  delle  grandezze  previste  dalla  legislazione
vigente. Essa indica:
      a)  le variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che
incidono  sulla  determinazione del gettito dei tributi di competenza
regionale;
      b) il livello massimo di indebitamento;
      c) i fondi globali di parte corrente e in conto capitale;
      d)  la  quantificazione degli stanziamenti che le leggi vigenti
rinviano alla legge finanziaria;
      e) la rimodulazione delle spese a carattere pluriennale;
      f) gli stanziamenti di spesa a sostegno dell'economia.
    3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di delega di
funzioni o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
    4.  Le  leggi  collegate dispongono modifiche e integrazioni alle
leggi  regionali  di  spesa  vigenti al fine di rendere piu' efficace
l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal
documento   di  programmazione  economico-finanziaria  regionale.  Le
disposizioni   contenute  nelle  leggi  collegate  devono  riguardare
settori  omogenei  di  intervento  ed  avere  contenuti  economici  e
finanziari.
    5.  La  legge  finanziaria  e le leggi collegate, a carattere non
ordinamentale,    sono    approvate    immediatamente   prima   della
corrispondente legge di bilancio, dalla quale traggono il riferimento
necessario  per  la  dimostrazione  della copertura finanziaria delle
autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte.".