(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 10 dicembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione 1. Al fine di contemperare le esigenze connesse alla realizzazione di opere pubbliche inserite in accordi Stato-regioni, oggetto di finanziamento, con la disciplina dell'attivita' di cava, la presente legge detta norme in parziale deroga alla normativa vigente e transitorie, ove non diversamente specificato dalle disposizioni della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), per la coltivazione di cave di prestito funzionali al reperimento di materiali necessari all'esecuzione di tali opere pubbliche. 2. Il proponente l'opera e' tenuto a presentare il piano di reperimento dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione della stessa; il piano e' approvato in conferenza dei servizi contestualmente al progetto esecutivo. 3. Il Piano deve ottimizzare l'uso delle risorse garantendo il fabbisogno richiesto prioritariamente con il massimo utilizzo di sfridi derivanti dall'attivita' estrattiva, del materiale di riciclo ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), nonche' dei materiali, purche' compatibili con il corretto uso delle risorse, derivanti da interventi di rispristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi d'acqua, conseguenti a calamita' naturali, o diretti a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previsti in appositi piani di intervento approvati ai sensi delle vigenti leggi. 4. La giunta regionale predispone entro tre mesi dall'approvazione della legge, il censimento dei siti dai quali prelevare i materiali di cui al comma 3. Tale censimento e' aggiornato ogni anno.