(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
                     n. 49 del 10 dicembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Finalita' ed ambito di applicazione
    1.   Al   fine   di   contemperare   le  esigenze  connesse  alla
realizzazione  di  opere pubbliche inserite in accordi Stato-regioni,
oggetto  di  finanziamento, con la disciplina dell'attivita' di cava,
la  presente  legge  detta  norme  in  parziale deroga alla normativa
vigente   e  transitorie,  ove  non  diversamente  specificato  dalle
disposizioni   della   legge   regionale   22 novembre  1978,  n.  69
(Coltivazione  di  cave  e  torbiere), per la coltivazione di cave di
prestito   funzionali   al   reperimento   di   materiali   necessari
all'esecuzione di tali opere pubbliche.
    2.  Il  proponente  l'opera  e'  tenuto  a presentare il piano di
reperimento  dei  materiali  litoidi  occorrenti per la realizzazione
della  stessa;  il  piano  e'  approvato  in  conferenza  dei servizi
contestualmente al progetto esecutivo.
    3.  Il  Piano  deve ottimizzare l'uso delle risorse garantendo il
fabbisogno  richiesto  prioritariamente  con  il  massimo utilizzo di
sfridi  derivanti dall'attivita' estrattiva, del materiale di riciclo
ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei
rifiuti  non  pericolosi  sottoposti  alle  procedure semplificate di
recupero  ai  sensi  degli  articoli  31 e 33 del decreto legislativo
5 febbraio  1997,  n. 22), nonche' dei materiali, purche' compatibili
con  il  corretto  uso  delle  risorse,  derivanti  da  interventi di
rispristino  delle  sezioni  ottimali  di deflusso dei corsi d'acqua,
conseguenti a calamita' naturali, o diretti a prevenire situazioni di
pericolo,  comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli
alvei,  previsti  in  appositi piani di intervento approvati ai sensi
delle vigenti leggi.
    4.    La    giunta    regionale   predispone   entro   tre   mesi
dall'approvazione  della  legge,  il  censimento  dei  siti dai quali
prelevare  i  materiali  di  cui  al  comma  3.  Tale  censimento  e'
aggiornato ogni anno.