(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 10 gennaio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 1 - Contenuti e finalita' 1. L'alinea del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, e' sostituita dalla seguente: "1. La Regione Toscana, con la presente legge, nell'esercizio delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive integrazioni e modificazioni e al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112". 2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, e' sostituita dalla seguente: "d) incentiva la separazione fra le funzioni di amministrazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico, nonche' il superamento degli assetti monopolistici, introducendo il principio del ricorso alle regole concorsuali per la scelta del gestore, fatto salvo quanto previsto dal titolo V della presente legge";