(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 1 del 10 gennaio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
            Modifica dell'art. 1 - Contenuti e finalita'
    1.  L'alinea  del  comma  1  dell'art. 1 della legge regionale 31
luglio 1998, n. 42, e' sostituita dalla seguente:
    "1.  La  Regione  Toscana,  con la presente legge, nell'esercizio
delle  funzioni  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio  1972,  n.  5,  al decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, nonche' al decreto legislativo 19 novembre 1997,
n.  422  e  successive  integrazioni  e  modificazioni  e  al decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 112".
    2.  La  lettera  d) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale
31 luglio 1998, n. 42, e' sostituita dalla seguente:
      "d) incentiva la separazione fra le funzioni di amministrazione
e   la  gestione  dei  servizi  di  trasporto  pubblico,  nonche'  il
superamento  degli  assetti  monopolistici, introducendo il principio
del  ricorso alle regole concorsuali per la scelta del gestore, fatto
salvo quanto previsto dal titolo V della presente legge";