(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 10 gennaio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 14 della legge regionale 2 settembre 1992, n. 42 Il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale 2 settembre 1992, n. 42, come modificato dalla legge regionale 28 marzo 1996, n. 25, e' sostituito dal seguente: "5. Al coordinatore dei servizi sociali si applicano, in quanta compatibili, le disposizioni previste per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo dall'art. 3-bis, commi 8 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inserito dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n, 229. Il trattamento economico del coordinatore dei servizi sociali e' determinato con deliberazione della giunta regionale in misura non superiore al settanta per cento del trattamento base attribuito al direttore generale, tenendo conto della complessita' delle funzioni ed, in particolare dell'esercizio della delega dei singoli enti locali all'Azienda U.S.L. ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92".