(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 1 del 10 gennaio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
 Modifica dell'art. 14 della legge regionale 2 settembre 1992, n. 42
    Il  comma  5 dell'art. 14 della legge regionale 2 settembre 1992,
n. 42, come modificato dalla legge regionale 28 marzo 1996, n. 25, e'
sostituito dal seguente:
    "5.  Al  coordinatore dei servizi sociali si applicano, in quanta
compatibili,  le  disposizioni  previste per il direttore sanitario e
per  il  direttore  amministrativo  dall'art. 3-bis, commi 8 e 11 del
decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, inserito dall'art. 3,
comma   3  del  decreto  legislativo  19  giugno  1999,  n,  229.  Il
trattamento   economico  del  coordinatore  dei  servizi  sociali  e'
determinato  con  deliberazione  della giunta regionale in misura non
superiore  al  settanta  per cento del trattamento base attribuito al
direttore  generale,  tenendo conto della complessita' delle funzioni
ed,  in  particolare  dell'esercizio  della  delega  dei singoli enti
locali  all'Azienda U.S.L. ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo n. 502/92".