(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 31 dicembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1999 n. 16 e' sostituito dal seguente: "1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale, non compreso nelle aree di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Legge quadro sulle aree protette ed alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette", nelle quali e' regolamentata dai rispettivi organismi di gestione, e' consentita previa autorizzazione, nel rispetto delle specie, tempi e quantita' di cui alla presente legge". 2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' inserito il seguente: "1-bis. Non e' soggetta ad autorizzazione, fermo restando il rispetto delle norme di cui all'art. 9 e all'art. 13: a) la raccolta, da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi e senza limiti di quantita'; b) la raccolta nel territorio del comune di residenza con i limiti di quantita' previsti dall'art. 4; c) la raccolta in tutto il territorio del comune da parte di soggetti non residenti, purche' proprietari di territori boscati con superficie pari o superiore a cinque ettari situati nel comune stesso e che consentano, sugli stessi fondi, il libero accesso agli altri raccoglitori. In tal caso si applicano i limiti di quantita' previsti per i residenti dall'art. 4". 3. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente: "3. L'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e' sostituita dalla ricevuta relativa al versamento al comune competente degli importi di cui all'art. 8, che costituisce denuncia di inizio dell'attivita' in forza dell'indicazione delle generalita', del luogo e della data di nascita, della residenza del raccoglitore, nonche' della causale del versamento". 4. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Nel caso di minore che ha compiuto i quattordici anni, il versamento e' effettuato dall'esercente la potesta' genitoriale e contiene, nella causale, l'indicazione delle generalita' del minore stesso". 5. Dopo il comma 3-bis dell'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16, e' aggiunto il seguente: "3-ter. Nel testo della presente legge, ove ricorrono i termini autorizzazione personale e autorizzazione turistica, si intende la denuncia di inizio dell'attivita', come disciplinata dal comma 3".