(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36
                        del 31 dicembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Attribuzione indennita' di presenza
    1.  Ai componenti ed al segretario della commissione esaminatrice
istituita  ai  sensi  dell'art. 5  della  legge  8 agosto 1991 n. 264
"Disciplina  dell'attivita'  di  consulenza  per  la circolazione dei
mezzi  di  trasporto" e' attribuita per ogni seduta una indennita' di
presenza di L. 100.000 al lordo delle trattenute di legge.
    2.  Eventuali  adeguamenti  dell'importo  di  cui al comma 1 sono
stabiliti  con  deliberazione della giunta regionale sulla base degli
indici nazionali del costo della vita determinati dall'ISTAT.
    3. Ai  componenti  ed  al  segretario della commissione di cui al
comma  1  spettano  inoltre  i  rimborsi  delle  spese  di  trasferta
determinati  con  riferimento  alle  norme  in vigore per i dirigenti
regionali.  I  rimborsi  spettano qualora il soggetto interessato sia
residente  in  un  comune distante almeno dieci chilometri dal comune
ove la riunione si svolge.