(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 31 dicembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Attribuzione indennita' di presenza 1. Ai componenti ed al segretario della commissione esaminatrice istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1991 n. 264 "Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" e' attribuita per ogni seduta una indennita' di presenza di L. 100.000 al lordo delle trattenute di legge. 2. Eventuali adeguamenti dell'importo di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale sulla base degli indici nazionali del costo della vita determinati dall'ISTAT. 3. Ai componenti ed al segretario della commissione di cui al comma 1 spettano inoltre i rimborsi delle spese di trasferta determinati con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali. I rimborsi spettano qualora il soggetto interessato sia residente in un comune distante almeno dieci chilometri dal comune ove la riunione si svolge.