(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 2 del 12
                            gennaio 2000)
                 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato
           IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga: la seguente legge:
                               Art. 1.
                Modifiche ed integrazioni dell'art. 4
    1.  Il  comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998,
n. 30, e' cosi' sostituito:
    "3.  La  giunta regionale, entro trenta giorni dalla adozione dei
parametri   di   cui  all'art.  2,  comma  6  del  decreto  legge  30
gennaio 1998,  n. 6, stabilisce modalita', procedure e termini per la
concessione e l'erogazione dei contributi, in attuazione del disposto
di  cui  all'art.  4,  commi  1,  3  e  5 dello stesso decreto legge,
considerando  in  ogni  caso prioritari gli interventi sulle seguenti
fasce omogenee:
      a)  edifici  nei  quali  sia  prevalente il numero delle unita'
immobiliari  che,  alla  data  di  inizio  della  crisi sismica erano
adibite  ad  abitazioni  principali  e  che, per effetto degli eventi
sismici,   risultino  distrutte,  demolite  o  dichiarate  totalmente
inagibili con ordinanza sindacale;
      b)  edifici nei quali siano presenti unita' immobiliari adibite
ad  abitazione  principale  che,  per  effetto  degli eventi sismici,
risultino totalmente inagibili con ordinanza sindacale;
      c)  edifici  nei  quali  siano  prevalenti  unita'  immobiliari
adibite alle attivita' indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legge
n. 6/1998, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni
di  cui  alla  legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, che per effetto
degli eventi sismici risultino distrutte, demolite o inagibili;
      d)  edifici nei quali siano presenti unita' immobiliari adibite
ad   abitazioni  principali  dichiarate  parzialmente  inagibili  con
ordinanza sindacale;
      d1)  edifici  nei  quali  siano  presenti le unita' immobiliari
indicate alla lettera c);
      e)  edifici  nei  quali  siano  prevalenti  unita'  immobiliari
adibite ad abitazioni principali danneggiate dagli eventi sismici;
      f)  edifici  nei  quali  siano  prevalenti  unita'  immobiliari
adibite alle attivita' indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legge
n. 6/1998, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni
di  cui  alla  legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, che per effetto
degli eventi sismici, risultino parzialmente inagibili;
      f1)  edifici  nei  quali  siano  presenti le unita' immobiliari
indicate alla lettera f);
      f2)  edifici  costituiti  da  unita'  immobiliari  destinate ad
abitazione  ancorche'  non  abitate  alla  data di inizio della crisi
sismica,  alla  condizione che l'avente diritto al beneficio dichiari
di  non essere proprietario, con pieno diritto di godimento, di altra
abitazione  in  tutto  il  territorio  nazionale.  Il proprietario e'
tenuto,  a  pena  di  revoca  del  beneficio, a trasferire la propria
abitazione  nell'unita'  immobiliare interessata entro novanta giorni
dall'ultimazione dei lavori".
    2.  Dopo  il  comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto
1998, n. 30, aggiungere il seguente:
      "3-bis.  Ai fini della presente legge per abitazione principale
si intende anche l'unita' immobiliare acquistata da un componente del
nucleo  familiare  prima  dell'inizio della crisi sismica quale unica
proprieta'  a  fini  abitativi,  qualora  lo  stesso nucleo familiare
risulti  sgomberato  dall'alloggio occupato alla data di inizio della
crisi  sismica,  per  la  riparazione del quale il proprietario abbia
rinunciato ad avvalersi dei contributi di cui alla presente legge".
    3.  Il  comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998,
n. 30, e' cosi' sostituito:
      "4.  Il  contributo  e' erogato in almeno due rate in relazione
all'entita'  dell'intervento.  La  liquidazione  della  rata iniziale
avviene  all'inizio  dei  lavori,  dietro dimostrazione dell'avvenuta
trasmissione  della  notifica  preliminare  di  cui  all'art.  11 del
decreto  legislativo  14 agosto 1996, n. 494. Le successive rate sono
liquidate  dietro  presentazione  del  documento unico di regolarita'
contributiva  previsto  dall'art. 19.  Al  fine  di  semplificare  il
procedimento amministrativo, la giunta regionale adotta uno schema di
contratto di appalto tipo ai fini della sicurezza nei cantieri, della
verifica della regolarita' contributiva, previdenziale e assicurativa
e  promuove  intese  con  INPS,  INAIL,  Cassa  edile, nonche' con le
UU.SS.LL.  e  Ispettorato  del  lavoro  per  attestare la regolarita'
contributiva,  mediante  il  documento  unico  di  cui  all'art. 19 e
l'avvenuta  notifica  preliminare  di  cui  all'art.  11  del decreto
legislativo   14   agosto  1996,  n.  494.  Le  intese  prevedono  il
trasferimento per via telematica, ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  10 novembre 1997, n. 513, delle informazioni sulla
regolarita'  contributiva  e  sulla  notifica  preliminare  agli enti
interessati  alla  concessione  dei  contributi, al controllo ed alla
vigilanza".