(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 2 del 12 gennaio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga: la seguente legge: Art. 1. Modifiche ed integrazioni dell'art. 4 1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, e' cosi' sostituito: "3. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla adozione dei parametri di cui all'art. 2, comma 6 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, stabilisce modalita', procedure e termini per la concessione e l'erogazione dei contributi, in attuazione del disposto di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5 dello stesso decreto legge, considerando in ogni caso prioritari gli interventi sulle seguenti fasce omogenee: a) edifici nei quali sia prevalente il numero delle unita' immobiliari che, alla data di inizio della crisi sismica erano adibite ad abitazioni principali e che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutte, demolite o dichiarate totalmente inagibili con ordinanza sindacale; b) edifici nei quali siano presenti unita' immobiliari adibite ad abitazione principale che, per effetto degli eventi sismici, risultino totalmente inagibili con ordinanza sindacale; c) edifici nei quali siano prevalenti unita' immobiliari adibite alle attivita' indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legge n. 6/1998, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, che per effetto degli eventi sismici risultino distrutte, demolite o inagibili; d) edifici nei quali siano presenti unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili con ordinanza sindacale; d1) edifici nei quali siano presenti le unita' immobiliari indicate alla lettera c); e) edifici nei quali siano prevalenti unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali danneggiate dagli eventi sismici; f) edifici nei quali siano prevalenti unita' immobiliari adibite alle attivita' indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legge n. 6/1998, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, che per effetto degli eventi sismici, risultino parzialmente inagibili; f1) edifici nei quali siano presenti le unita' immobiliari indicate alla lettera f); f2) edifici costituiti da unita' immobiliari destinate ad abitazione ancorche' non abitate alla data di inizio della crisi sismica, alla condizione che l'avente diritto al beneficio dichiari di non essere proprietario, con pieno diritto di godimento, di altra abitazione in tutto il territorio nazionale. Il proprietario e' tenuto, a pena di revoca del beneficio, a trasferire la propria abitazione nell'unita' immobiliare interessata entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori". 2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, aggiungere il seguente: "3-bis. Ai fini della presente legge per abitazione principale si intende anche l'unita' immobiliare acquistata da un componente del nucleo familiare prima dell'inizio della crisi sismica quale unica proprieta' a fini abitativi, qualora lo stesso nucleo familiare risulti sgomberato dall'alloggio occupato alla data di inizio della crisi sismica, per la riparazione del quale il proprietario abbia rinunciato ad avvalersi dei contributi di cui alla presente legge". 3. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, e' cosi' sostituito: "4. Il contributo e' erogato in almeno due rate in relazione all'entita' dell'intervento. La liquidazione della rata iniziale avviene all'inizio dei lavori, dietro dimostrazione dell'avvenuta trasmissione della notifica preliminare di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Le successive rate sono liquidate dietro presentazione del documento unico di regolarita' contributiva previsto dall'art. 19. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo, la giunta regionale adotta uno schema di contratto di appalto tipo ai fini della sicurezza nei cantieri, della verifica della regolarita' contributiva, previdenziale e assicurativa e promuove intese con INPS, INAIL, Cassa edile, nonche' con le UU.SS.LL. e Ispettorato del lavoro per attestare la regolarita' contributiva, mediante il documento unico di cui all'art. 19 e l'avvenuta notifica preliminare di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Le intese prevedono il trasferimento per via telematica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, delle informazioni sulla regolarita' contributiva e sulla notifica preliminare agli enti interessati alla concessione dei contributi, al controllo ed alla vigilanza".