(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del
                          10 dicembre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Modifiche all'Art. 1
    1. Al comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 5 aprile 1995, n.
20  (norme  per l'attuazione dei programmi di investimento in sanita'
per  l'ammodernamento  del  patrimonio  immobiliare e tecnologico) le
parole  «promosse  dall'Art.  20  della  legge  11 marzo  1988, n. 67
(disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato-legge finanziaria 1988)» sono soppresse, e le parole «un
programma  temporale  determinato»  sono sostituite dalle parole «uno
specifico programma temporale degli investimenti».
    2.  Al comma 2 le parole «Giunta regionale» sono sostituite dalla
parola  «Regione» e le parole «attuativi delle opere» sono sostituite
dalle  parole «esecutivi con le modalita' previste nel regolamento di
cui all'Art. 5, comma 3».
    3. Al comma 3, le parole «Giunta regionale» sono sostituite dalla
parola «Regione».
    4. Dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    «3-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 2 e 3 si applicano,
altresi',  a  tutti  gli  investimenti  nella  sanita' finanziati con
coniributo della U.E., dello Stato o della Regione».