(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 10 dicembre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 1 1. Al comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanita' per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico) le parole «promosse dall'Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1988)» sono soppresse, e le parole «un programma temporale determinato» sono sostituite dalle parole «uno specifico programma temporale degli investimenti». 2. Al comma 2 le parole «Giunta regionale» sono sostituite dalla parola «Regione» e le parole «attuativi delle opere» sono sostituite dalle parole «esecutivi con le modalita' previste nel regolamento di cui all'Art. 5, comma 3». 3. Al comma 3, le parole «Giunta regionale» sono sostituite dalla parola «Regione». 4. Dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, altresi', a tutti gli investimenti nella sanita' finanziati con coniributo della U.E., dello Stato o della Regione».