(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 1 del 4 gennaio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni all'art. 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), e' sostituita dalla seguente: "e) un esperto designato dall'associazione valdostana esercenti impianti a fune e/o un rappresentante dell'associazione valdostana enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati.". 2. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/1992, e' inserita la seguente: "h-bis) un membro designato dall'associazione sport invernali Valle d'Aosta (ASIVA).".