(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 2 dell'11 gennaio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni dell'art. 8 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano), sono aggiunte le seguenti frasi: "Entro cinque giorni dal ricevimento il cancelliere provvede a trasmettere a spese dell'amministrazione regionale i fogli ed i documenti di cui all'art. 7 alla commissione regionale per il referendum popolare, di cui al comma 3, presso la segreteria generale del consiglio regionale. Dell'avvenuta trasmissione e' data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.". 2. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 16/1975 sono aggiunti i seguenti commi: "Il consiglio regionale nomina la commissione regionale per il referendum popolare composta di tre esperti in discipline giuridiche pubblicistiche, indicati dal presidente della Corte di appello di Torino, scelti tra: a) docenti universitari; b) avvocati iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36; c) ex componenti della Corte costituzionale. La commissione regionale per il referendum popolare ha sede presso il consiglio regionale. Ai componenti della commissione regionale per il referendum popolare sono dovuti i compensi stabiliti con propria deliberazione dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).".