(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                     n. 2 dell'11 gennaio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
    1.  La Regione, nell'ambito della programmazione degli interventi
destinati al potenziamento delle infrastrutture sportive e ricreative
di   interesse   regionale,   riconosce   una  particolare  rilevanza
strategica ai seguenti interventi:
      a)  realizzazione  di  strutture di supporto (campi da tennis e
tribuna)  nell'ambito  della  costruzione della struttura coperta per
l'atletica  leggera  e  gli sport di palestra, in Regione Tzamberlet,
nel comune di Aosta;
      b)  opere di completamento della pista per la pratica dello sci
agonistico    intitolata    a    Leonardo   David   nel   comune   di
Gressoney-Saint-Jean;
      c)  pista  ciclabile  intercomunale  tra  i  comuni  di  Aosta,
Brissogne,  Charvensod,  Fe'nis,  Gressan,  Jovençan,  Nus,  Pollein,
Quart, Saint-Christophe, Saint-Marcel e Sarre;
      d)  area ricreativo-sportiva intercomunale posta sul territorio
dei comuni di Aosta e Gignod.
    2.  La  Regione  provvede  direttamente  alla realizzazione degli
interventi  di  cui  al comma 1 in applicazione delle disposizioni di
cui  alla  legge  regionale  7  agosto 1986, n. 45 (Interventi per la
realizzazione  di  infrastrutture  ricreativo-sportive)  e alla legge
regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori
pubblici), come modificata dalla legge regionale 9 settembre 1999, n.
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