(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 2 dell'11 gennaio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. La Regione, nell'ambito della programmazione degli interventi destinati al potenziamento delle infrastrutture sportive e ricreative di interesse regionale, riconosce una particolare rilevanza strategica ai seguenti interventi: a) realizzazione di strutture di supporto (campi da tennis e tribuna) nell'ambito della costruzione della struttura coperta per l'atletica leggera e gli sport di palestra, in Regione Tzamberlet, nel comune di Aosta; b) opere di completamento della pista per la pratica dello sci agonistico intitolata a Leonardo David nel comune di Gressoney-Saint-Jean; c) pista ciclabile intercomunale tra i comuni di Aosta, Brissogne, Charvensod, Fe'nis, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Saint-Marcel e Sarre; d) area ricreativo-sportiva intercomunale posta sul territorio dei comuni di Aosta e Gignod. 2. La Regione provvede direttamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 45 (Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive) e alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come modificata dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 29.