(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 2 dell'11 gennaio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Nell' intento di assicurare una perfetta e costante praticabilita' delle piste di sci di fondo, la Regione concede contributi per la manutenzione, la gestione e l'acquisto di mezzi funzionali all'utilizzo delle piste stesse. 2. I contributi di cui al comma 1 sono altresi' finalizzati a consentire un corretto inserimento delle piste di sci di fondo nell'ambiente, attraverso l'esecuzione di interventi di ripristino e rimboschimento delle zone in cui sono stati effettuati rimodellamenti del terreno, nonche' di manutenzione periodica dei fabbricati posti a servizio delle piste stesse.