(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 110 del 21 dicembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Veneto, riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli, in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale che sanciscono la promozione dei diritti dell'uomo e dei popoli, delle liberta' democratiche e della cooperazione internazionale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione promuove i diritti umani, la cultura di pace e la cooperazione allo sviluppo, mediante iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di cooperazione decentrata e di aiuto umanitario. In particolare, nei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, contribuisce al mantenimento dell'identita' culturale, al soddisfacimento dei bisogni primari favorendo l'autosufficienza alimentare, la conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, l'innalzamento delle condizioni igienico-sanitarie, l'avanzamento del livello di istruzione e il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, la promozione delle pari opportunita' tra uomo e donna nel rispetto delle differenze etniche e culturali. In tal senso svolge un'azione preventiva della immigrazione mediante interventi di sostegno in campo economico, sociale e culturale.