(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione
                  Liguria n. 1 del 12 gennaio 2000)
                 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato
           IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto
       IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Sostituzione dell'art. 10
    1.  L'art.  10  della  legge  regionale  13  agosto  1997,  n. 33
(disposizioni  attuative  della  legge  31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove
disposizioni per le zone montane") e' sostituito dal seguente:
    "Art.   10  (Azioni  per  il  miglioramento  della  zootecnia  di
montagna).  - 1. Per agevolare la ristrutturazione e l'ammodernamento
della  zootecnia  nelle  zone  montane,  le comunita' montane possono
concedere contributi:
      a)   ad   imprenditori   agricoli,  singoli  o  associati,  per
l'introduzione  dei  metodi  dell'agricoltura  biologica  di  cui  al
regolamento  CE  n. 2092/1991, per un importo di L. 550.000 annue per
ettaro  di  superficie foraggiera aziendale per un periodo massimo di
cinque anni;
      b)   ad   imprenditori   agricoli,  singoli  o  associati,  per
l'adeguamento  delle  aziende  alle  norme  comunitarie in materia di
igiene  degli  allevamenti  e benessere degli animali, per i seguenti
importi:
        1) per gli investimenti realizzati nelle zone svantaggiate di
cui al titolo IX/III del regolamento CE 950/97:
          1.1)  fino  al 45 per cento della spesa ammissibile per gli
investimenti in beni immobili;
          1.2)  fino  al 30 per cento della spesa ammissibile per gli
altri investimenti;
        2) per gli investimenti realizzati in altre zone:
          2.1)  fino  al 35 per cento della spesa ammissibile per gli
investimenti in beni immobili;
          2.2)  fino  al 20 per cento della spesa ammissibile per gli
altri investimenti;
      c)  ad  enti  locali  ed  imprenditori agricoli che conducono i
pascoli   in   forma   associata,   per  investimenti  collettivi  in
foraggicoltura  nelle  zone  svantaggiate di cui al titolo IX/III del
regolamento CE 950/97, per i seguenti importi:
        1) L. 285.000.000 per ogni investimento collettivo;
        2)   L.  1.400.000  per  ettaro  di  pascolo  o  di  alpeggio
migliorato o attrezzato;
        3) L. 14.000.000 per ettaro irrigato;
      d)  ad  associazioni  di  imprenditori  agricoli, a cooperative
agricole  e  loro consorzi, per l'acquisto di mezzi specializzati per
il trasporto di latte e del bestiame vivo dagli allevamenti al centro
di  raccolta,  per  un  importo  massimo del 55 per cento della spesa
ammissibile.
    2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera b):
      a)  in ogni caso la spesa massima ammessa a contributo non puo'
superare  L.  174.000.000 per unita' di lavoro umano e L. 348.000.000
per azienda;
      b)   qualora  i  beneficiari  non  risultino  in  possesso  dei
requisiti  di  cui  al comma 3, lettera b), i tassi di aiuto indicati
sono ridotti del 25 per cento.
    3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che:
      a) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a):
        1)  gli  allevatori  si impegnino ad adottare, per le proprie
produzioni zootecniche, i metodi dell'agricoltura biologica;
        2)  le  aziende ottengano, entro il terzo anno di intervento,
la  certificazione  prevista  per  le aziende che utilizzano i metodi
dell'agricoltura biologica;
      b)  per  gli  interventi  di  cui  al  comma 1, lettera b), gli
imprenditori  agricoli  risultino  in  possesso  dei requisiti di cui
all'art. 5 del regolamento CE 950/97, nel rispetto delle prescrizioni
di  cui alla deliberazione del consiglio regionale 29 luglio 1987, n.
59 e successive modifiche ed integrazioni;
      c)  per  gli  interventi di cui al comma 1, lettera c) le spese
siano  relative  agli investimenti di cui all'art. 20 del regolamento
CE 950/97;
      d)  per  gli  interventi  di  cui al comma 1, lettera d), siano
rispettati i criteri di scelta di cui alla decisione 94/173/CEE.".