(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 12 gennaio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 10 1. L'art. 10 della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane") e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Azioni per il miglioramento della zootecnia di montagna). - 1. Per agevolare la ristrutturazione e l'ammodernamento della zootecnia nelle zone montane, le comunita' montane possono concedere contributi: a) ad imprenditori agricoli, singoli o associati, per l'introduzione dei metodi dell'agricoltura biologica di cui al regolamento CE n. 2092/1991, per un importo di L. 550.000 annue per ettaro di superficie foraggiera aziendale per un periodo massimo di cinque anni; b) ad imprenditori agricoli, singoli o associati, per l'adeguamento delle aziende alle norme comunitarie in materia di igiene degli allevamenti e benessere degli animali, per i seguenti importi: 1) per gli investimenti realizzati nelle zone svantaggiate di cui al titolo IX/III del regolamento CE 950/97: 1.1) fino al 45 per cento della spesa ammissibile per gli investimenti in beni immobili; 1.2) fino al 30 per cento della spesa ammissibile per gli altri investimenti; 2) per gli investimenti realizzati in altre zone: 2.1) fino al 35 per cento della spesa ammissibile per gli investimenti in beni immobili; 2.2) fino al 20 per cento della spesa ammissibile per gli altri investimenti; c) ad enti locali ed imprenditori agricoli che conducono i pascoli in forma associata, per investimenti collettivi in foraggicoltura nelle zone svantaggiate di cui al titolo IX/III del regolamento CE 950/97, per i seguenti importi: 1) L. 285.000.000 per ogni investimento collettivo; 2) L. 1.400.000 per ettaro di pascolo o di alpeggio migliorato o attrezzato; 3) L. 14.000.000 per ettaro irrigato; d) ad associazioni di imprenditori agricoli, a cooperative agricole e loro consorzi, per l'acquisto di mezzi specializzati per il trasporto di latte e del bestiame vivo dagli allevamenti al centro di raccolta, per un importo massimo del 55 per cento della spesa ammissibile. 2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera b): a) in ogni caso la spesa massima ammessa a contributo non puo' superare L. 174.000.000 per unita' di lavoro umano e L. 348.000.000 per azienda; b) qualora i beneficiari non risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), i tassi di aiuto indicati sono ridotti del 25 per cento. 3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che: a) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a): 1) gli allevatori si impegnino ad adottare, per le proprie produzioni zootecniche, i metodi dell'agricoltura biologica; 2) le aziende ottengano, entro il terzo anno di intervento, la certificazione prevista per le aziende che utilizzano i metodi dell'agricoltura biologica; b) per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), gli imprenditori agricoli risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del regolamento CE 950/97, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla deliberazione del consiglio regionale 29 luglio 1987, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni; c) per gli interventi di cui al comma 1, lettera c) le spese siano relative agli investimenti di cui all'art. 20 del regolamento CE 950/97; d) per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), siano rispettati i criteri di scelta di cui alla decisione 94/173/CEE.".