(Pubblicata nel 2o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 31 dicembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi e indirizzi dell'azione amministrativa 1. L'attivita' amministrativa, nel perseguimento dei fini determinati dalla legge ed allo scopo di assicurare il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione, deve svolgersi secondo criteri di trasparenza, efficienza, economicita' e semplicita' in conformita' a quanto disposto dall'art. 46 dello statuto della Regione Lombardia e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e didiritto di accesso ai documenti amministrativi). 2. Con uno o piu' regolamenti vengono individuati gli adempimenti ritenuti indispensabili allo svolgimento dell'istruttoria, con l'osservanza di quanto prescritto dalla presente legge e dalle altre disposizioni di legge e regolamento che disciplinano i singoli procedimenti. Ulteriori adempimenti possono essere disposti esclusivamente per straordinarie esigenze istruttorie con atto motivato del direttore generale competente, su richiesta del responsabile del procedimento, da comunicarsi immediatamente ai soggetti di cui all'art. 12 e nei modi indicati nell'art. 14. Dal momento in cui la proposta di provvedimento viene trasmessa dal responsabile del procedimento all'organo competente all'emanazione dell'atto finale, l'aggravamento del procedimento e l'eventuale proroga dei termini sono disposti da quest'ultimo. 3. La Regione conforma la propria azione amministrativa ai seguenti indirizzi specifici: a) riduzione del numero dei procedimenti e delle fasi procedimentali; b) regolazione uniforme dei procedimenti del medesimo tipo che si svolgono presso diversi settori e dei relativi tempi di conclusione; c) accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alle medesime attivita'; d) accelerazione e semplificazione delle procedure di spesa e contabili.