(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Richiamata la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 il cui art. 1, comma 1, dispone che la raccolta dei funghi epigei nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia sia disciplinata, in attuazione dei principi espressi dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, da un regolamento da adottare previo parere vincolante della competente commissione consiliare; Considerato che sulla bozza di detto regolamento predisposto dalla direzione regionale delle foreste, il comitato ripartimentale per il territorio e l'ambiente si e' espresso favorevolmente nella seduta del 23 ottobre 2000; Visto che anche la IV commissione consiliare nella seduta del 9 novembre 2000 ha espresso parere favorevole su detto testo regolamentare; Ritenuto, pertanto, di approvare il regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio del Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376; Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12; Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3533 del 17 novembre 2000; Decreta: E' approvato il "regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale", nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 1o dicembre 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti di Udine, il 14 dicembre 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 60