(Pubblicata nel suppl. n. 2 del Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 23 novembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Proroga dei termini 1. I termini di centottanta giorni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, sono prorogati fino a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il termine del 30 giugno 1999 di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, e' prorogato fino a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.