(Pubblicata  nel  suppl.  n. 2 del Bollettino ufficiale della Regione
           Trentino-Alto Adige n. 52 del 23 novembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Proroga dei termini
    1.  I  termini  di  centottanta  giorni  di  cui  ai  commi 3 e 4
dell'art. 2  della  legge  regionale  19  luglio  1998,  n.  6,  sono
prorogati  fino  a  dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
    2.  Il  termine  del 30 giugno 1999 di cui al comma 4 dell'art. 2
della  legge  regionale  19  luglio  1998,  n. 6, e' prorogato fino a
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.