(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 16 del 6 aprile 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato;
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Modifica all'art. 2
    1.  Il  comma 2 dell'art. 2 del regolamento regionale 30 novembre
1998,  n.  7  (Disciplina  dell'imposta regionale sulle formalita' di
trascrizione,  iscrizione  ed  annotazione  di  veicoli  al  pubblico
registro automobilistico (IRT)) e' sostituito dal seguente:
    "2.  L'IRT  e'  dovuta  per  ciascun  veicolo  al  momento  della
richiesta  di  ciascuna formalita'. E' dovuta una sola imposta quando
per  lo  stesso  credito  ed  in  virtu'  dello  stesso  atto debbano
eseguirsi  piu'  formalita'  ai  sensi  delle disposizioni vigenti in
materia".