(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 16 del 6 aprile 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento: Art. 1. Modifica all'art. 2 1. Il comma 2 dell'art. 2 del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 (Disciplina dell'imposta regionale sulle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT)) e' sostituito dal seguente: "2. L'IRT e' dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di ciascuna formalita'. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto debbano eseguirsi piu' formalita' ai sensi delle disposizioni vigenti in materia".