(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 3 del 19 gennaio 2000)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Vista  la  legge  regionale  16 agosto 1999, n. 23 concernente la
disciplina  di  raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei
                              tartufi;
    Vista  la  legge  16  dicembre  1985,  n. 752 alla quale la legge
regionale  suddetta  fa  riferimento  per  quanto  non  espressamente
                            disciplinato;
    Visto  in  particolare  l'art. 8 comma 2 della legge regionale n.
23/1999,  il  quale  prevede che sia emanato apposito regolamento che
 specifichi le modalita' relative al riconoscimento delle tartufaie;
    Sentito    il    comitato   dipartimentale   per   le   attivita'
economicoproduttive  che nella seduta del 26 ottobre 1999 ha espresso
parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla direzione
                     regionale dell'agricoltura;
          Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 3430 del
                          10 novembre 1999;
Decreta:       1.   E'   approvato   il   regolamento   relativo   al
riconoscimento  delle  tartufaie  coltivate  e  controllate  ai sensi
dell'art.  8  della  legge regionale 16 agosto 1999, n. 23, nel testo
 allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.
    2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di osservarlo e farlo
              osservare come regolamento della Regione.
    3.  Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
                           della Regione.
                         Trieste, 30 novembre 1999
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 21 dicembre 1999
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n.
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Regolamento  relativo  al  riconoscimento delle tartufaie coltivate e
   controllate  ai  sensi dell'art. 8 della legge regionale 16 agosto
   1999, n. 23.
                               Art. 1.
            Presentazione della domanda di riconoscimento
    1.  La  domanda  di  riconoscimento  delle  tartufaie coltivate e
   controllate,  formulata  ai  sensi della legge regionale 16 agosto
   1999,  n.  23  va  sottoscritta  dalla persona fisica o dal legale
   rappresentante  di  persona  giuridica  che  conduce  a  titolo di
   proprieta',  affitto, comodato o usufrutto il terreno da destinare
   tartufaia.
    2.  La  domanda  di  riconoscimento  va presentata alla direzione
   regionale   dell'agricoltura  per  il  tramite  degli  ispettorati
   provinciali   all'agricoltura   competenti   per   territorio  con
   riferimento all'ubicazione della tartufaia.