(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 19 gennaio 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 concernente la disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi; Vista la legge 16 dicembre 1985, n. 752 alla quale la legge regionale suddetta fa riferimento per quanto non espressamente disciplinato; Visto in particolare l'art. 8 comma 2 della legge regionale n. 23/1999, il quale prevede che sia emanato apposito regolamento che specifichi le modalita' relative al riconoscimento delle tartufaie; Sentito il comitato dipartimentale per le attivita' economicoproduttive che nella seduta del 26 ottobre 1999 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'agricoltura; Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3430 del 10 novembre 1999; Decreta: 1. E' approvato il regolamento relativo al riconoscimento delle tartufaie coltivate e controllate ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23, nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 30 novembre 1999 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 21 dicembre 1999 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 130 Regolamento relativo al riconoscimento delle tartufaie coltivate e controllate ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23. Art. 1. Presentazione della domanda di riconoscimento 1. La domanda di riconoscimento delle tartufaie coltivate e controllate, formulata ai sensi della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 va sottoscritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante di persona giuridica che conduce a titolo di proprieta', affitto, comodato o usufrutto il terreno da destinare tartufaia. 2. La domanda di riconoscimento va presentata alla direzione regionale dell'agricoltura per il tramite degli ispettorati provinciali all'agricoltura competenti per territorio con riferimento all'ubicazione della tartufaia.