(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del
                          9 febbraio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Il  primo  comma  dell'art. 18 della legge regionale 21 marzo
1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) e'
sostituito dal seguente:
    "I  progetti  delle  opere  di  competenza  dei  soggetti  di cui
all'art. 3  non  sono  sottoposti  ad  alcun  parere  tecnico  ne' ad
approvazione  da  parte degli organi dell'amministrazione regionale e
sono approvati dai soggetti medesimi, salvo quanto disposto nei commi
successivi.".
    2.  Il  secondo  comma  dell'art.  18  della  legge  regionale n.
18/1984, e' sostituito dal seguente:
    "Sono  sottoposti  al  parere del comitato regionale per le opere
pubbliche o delle strutture tecniche decentrate della direzione opere
pubbliche  competenti  per territorio i progetti di opere e lavori di
competenza   regionale   qualora  cio'  sia  richiesto  nei  relativi
programmi,  quelli  di  particolare  interesse  regionale,  nonche' i
progetti  di  acquedotti,  fognature  e impianti di depurazione delle
acque reflue urbane, fino alla costituzione della autorita' d'ambito.
Per  progetti di opere e lavori di particolare interesse regionale si
intendono  quelli  individuati  come  tali in programmi di interventi
predisposti dalla Regione.