(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 9 febbraio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) e' sostituito dal seguente: "I progetti delle opere di competenza dei soggetti di cui all'art. 3 non sono sottoposti ad alcun parere tecnico ne' ad approvazione da parte degli organi dell'amministrazione regionale e sono approvati dai soggetti medesimi, salvo quanto disposto nei commi successivi.". 2. Il secondo comma dell'art. 18 della legge regionale n. 18/1984, e' sostituito dal seguente: "Sono sottoposti al parere del comitato regionale per le opere pubbliche o delle strutture tecniche decentrate della direzione opere pubbliche competenti per territorio i progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora cio' sia richiesto nei relativi programmi, quelli di particolare interesse regionale, nonche' i progetti di acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane, fino alla costituzione della autorita' d'ambito. Per progetti di opere e lavori di particolare interesse regionale si intendono quelli individuati come tali in programmi di interventi predisposti dalla Regione.