(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 2 del 12 gennaio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina la programmazione e l'attivita' di coltivazione di materiali di cava per il soddisfacimento del fabbisogno regionale nel rispetto dell'ambiente e del territorio. 2. Al fine di contenere il prelievo delle risorse non rinnovabili, per il soddisfacimento del fabbisogno di cui al comma 1 e' prioritario, rispetto all'apertura di nuove attivita' estrattive, l'ampliamento delle attivita' in essere e la riattivazione delle aree di escavazione dismesse, anche al fine della ricomposizione ambientale, nonche' il riutilizzo dei residui provenienti dalle attivita' estrattive o di materiali alternativi quali sottoprodotti, scarti e residui di altri cicli produttivi.