(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della
              Regione Umbria n. 2 del 12 gennaio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  presente legge disciplina la programmazione e l'attivita'
di  coltivazione  di  materiali  di  cava  per il soddisfacimento del
fabbisogno regionale nel rispetto dell'ambiente e del territorio.
    2.   Al   fine   di  contenere  il  prelievo  delle  risorse  non
rinnovabili,  per il soddisfacimento del fabbisogno di cui al comma 1
e'  prioritario, rispetto all'apertura di nuove attivita' estrattive,
l'ampliamento delle attivita' in essere e la riattivazione delle aree
di   escavazione   dismesse,   anche  al  fine  della  ricomposizione
ambientale,  nonche'  il  riutilizzo  dei  residui  provenienti dalle
attivita'  estrattive o di materiali alternativi quali sottoprodotti,
scarti e residui di altri cicli produttivi.