(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 3 del 19 gennaio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Con la presente legge la Regione Umbria, in attuazione degli articoli 13, comma 3, e 14 dello Statuto regionale e con riferimento alla legislazione nazionale vigente in materia: a) promuove la piu' ampia comunicazione istituzionale delle attivita' proprie e degli organismi da essa funzionalmente od organicamente dipendenti, per garantire un qualificato rapporto informativo e di partecipazione tra cittadini e istituzioni; b) favorisce la piu' completa espressione delle esigenze e delle istanze della societa' umbra, promuovendo il piu' ampio pluralismo informativo, la qualificazione e valorizzazione delle imprese di comunicazione radiotelevisiva locale aventi sede nella regione, nonche' la formazione delle diverse figure professionali; c) istituisce il comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Co.Re.Com., ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249.