(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della
              Regione Umbria n. 3 del 19 gennaio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Con  la presente legge la Regione Umbria, in attuazione degli
articoli  13, comma 3, e 14 dello Statuto regionale e con riferimento
alla legislazione nazionale vigente in materia:
      a)  promuove  la  piu'  ampia comunicazione istituzionale delle
attivita'  proprie  e  degli  organismi  da  essa  funzionalmente  od
organicamente  dipendenti,  per  garantire  un  qualificato  rapporto
informativo e di partecipazione tra cittadini e istituzioni;
      b)  favorisce  la  piu'  completa  espressione delle esigenze e
delle  istanze  della  societa'  umbra,  promuovendo  il  piu'  ampio
pluralismo  informativo,  la  qualificazione  e  valorizzazione delle
imprese  di  comunicazione  radiotelevisiva  locale aventi sede nella
regione, nonche' la formazione delle diverse figure professionali;
      c)  istituisce  il  comitato regionale per le comunicazioni, di
seguito  denominato Co.Re.Com., ai sensi dell'art. 1, comma 13, della
legge 31 luglio 1997, n. 249.