(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                    la seguente legge regionale:
                               Capo I
                          Principi generali
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1. La presente legge:
      a)   detta  norme  in  materia  di  gestione  dei  rifluti,  in
conformita'   al   decreto   legisiativo   5 febbraio  1997,  n.  22,
"Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di
imballaggi", e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di
economicita',  efficienza  ed efficacia assicurando, nel contempo, le
massime  garanzie  di protezione dell'ambiente e della salute nonche'
di  salvaguardia  dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse
del pianeta;
      b) individua,  ai  sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  112,  "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
Stato  alle  Regioni  ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59" le funzioni amministrative relative
alla  gestione  dei  rifiuti.  che  richiedono l'unitario esercizio a
livello  regionale  e  disciplina  il  conferimento  delle  rimanenti
funzioni amministrative alle province ed ai comuni;
      c) riordina  la  legislazione regionale in materia di rifiuti e
le  disposizioni  inerenti  il  tributo  speciale  per il deposito in
discarica dei rifiuti;
      d) favorisce  e sostiene, anche con iniziative finanziarie, gli
interventi  volti  alla  realizzazione  di un sistema di gestione dei
rifiuti che promuove:
        1)  la  riduzione  della produzione e della pericolosita' dei
rifiuti;
        2) la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
        3) la selezione ed il recupero dei rifiuti;
        4) la commercializzazione dei materiali ottenuti dal recupero
dei rifiuti;
      e) promuove  la  gestione unitaria dei rifiuti urbani in ambiti
territoriali  ottimali  al fine di realizzare l'autosufficienza nello
smaltimento degli stessi.
    2.  Ai  fini  di cui al comma 1, la presente legge disciplina, in
particolare:
      a) l'esercizio   delle   funzioni   regionali   in  materia  dl
organizzazione  e  gestione dei rifiuti anche mediante la delega alle
province di specifiche attribuzioni;
      b) le  procedure  per l'adozione e l'aggiornamento dei piani di
gestione dei rifiuti;
      c) le  procedure per l'approvazione dei progetti di impianti di
recupero e di smaltimento dei rifiuti;
      d) le   procedure   per   il   rilascio  ed  il  rinnovo  delle
autorizzazioni   all'esercizio  delle  operazioni  di  smaltimento  e
recupero dei rifiuti.