(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Capo I Principi generali Art. 1. O g g e t t o 1. La presente legge: a) detta norme in materia di gestione dei rifluti, in conformita' al decreto legisiativo 5 febbraio 1997, n. 22, "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi", e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di economicita', efficienza ed efficacia assicurando, nel contempo, le massime garanzie di protezione dell'ambiente e della salute nonche' di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse del pianeta; b) individua, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" le funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti. che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle province ed ai comuni; c) riordina la legislazione regionale in materia di rifiuti e le disposizioni inerenti il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti; d) favorisce e sostiene, anche con iniziative finanziarie, gli interventi volti alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che promuove: 1) la riduzione della produzione e della pericolosita' dei rifiuti; 2) la raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 3) la selezione ed il recupero dei rifiuti; 4) la commercializzazione dei materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti; e) promuove la gestione unitaria dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento degli stessi. 2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina, in particolare: a) l'esercizio delle funzioni regionali in materia dl organizzazione e gestione dei rifiuti anche mediante la delega alle province di specifiche attribuzioni; b) le procedure per l'adozione e l'aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti; c) le procedure per l'approvazione dei progetti di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti; d) le procedure per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.