(Provincia di Bolzano) (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 55 dell'11 dicembre 1999) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 49 della legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999), come sostituito dall'art. 37 della legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7, e' cosi sostituito: "Art. 49 (Sospensione presentazione domande grandi strutture di vendita). - 1. Dalla data di approvazione della presente legge da parte del consiglio provinciale, fino alla emanazione della nuova disciplina provinciale in materia di commercio e comunque non oltre il 31 marzo 2000, e' sospesa la presentazione delle domande e non e' dato seguito alle domande in corso di istruttoria per autorizzazioni all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento di centri commerciali e di grandi strutture di vendita di cui all'art. 18 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, inerenti beni di largo e generale consumo, di cui alla legge provinciale medesima.".