(Provincia di Bolzano)
(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                 Adige n. 55 dell'11 dicembre 1999)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  L'art.  49 della legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1 (legge
finanziaria   1999),   come   sostituito  dall'art.  37  della  legge
provinciale 9 agosto 1999, n. 7, e' cosi sostituito:
    "Art.  49  (Sospensione presentazione domande grandi strutture di
vendita).  -  1.  Dalla  data di approvazione della presente legge da
parte  del  consiglio  provinciale,  fino alla emanazione della nuova
disciplina  provinciale  in materia di commercio e comunque non oltre
il  31 marzo 2000, e' sospesa la presentazione delle domande e non e'
dato  seguito alle domande in corso di istruttoria per autorizzazioni
all'apertura,   al   trasferimento   e   all'ampliamento   di  centri
commerciali e di grandi strutture di vendita di cui all'art. 18 della
legge  provinciale  24  ottobre 1978, n. 68, inerenti beni di largo e
generale consumo, di cui alla legge provinciale medesima.".