(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Calabria n. 15 dell'11 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  In  attuazione  dell'art. 59 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in attesa della predisposizione
del  piano  di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di cui
all'art.  6, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, la Regione
Calabria  intende  esercitare  direttamente  le  funzioni relative al
rilascio  ed  al  rinnovo  delle  concessioni  sulle  aree  demaniali
marittime, lacuali e fluviali, quando la utilizzazione prevista abbia
finalita'   turistico   ricreative   nonche'   quelle  relative  alla
estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua.
    2.  Nell'esercizio  delle  funzioni  amministrative in materia di
demanio marittimo, la Regione Calabria, in attesa dell'attuazione dei
piani   di   utilizzazione  degli  arenili,  si  avvarra',  ai  sensi
dell'art. 107   del   decreto  del  Preisdente  della  Repubblica  n.
616/1977, degli uffici od organi tecnici anche consultivi dello Stato
ed in particolare degli organi periferici del Ministero dei trasporti
e della navigazione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 3 marzo 2000
                               MEDURI