(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 15 dell'11 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. In attuazione dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in attesa della predisposizione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di cui all'art. 6, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, la Regione Calabria intende esercitare direttamente le funzioni relative al rilascio ed al rinnovo delle concessioni sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, quando la utilizzazione prevista abbia finalita' turistico ricreative nonche' quelle relative alla estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua. 2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, la Regione Calabria, in attesa dell'attuazione dei piani di utilizzazione degli arenili, si avvarra', ai sensi dell'art. 107 del decreto del Preisdente della Repubblica n. 616/1977, degli uffici od organi tecnici anche consultivi dello Stato ed in particolare degli organi periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 3 marzo 2000 MEDURI