(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria
                      n. 15 dell'11 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
    1.  La  Regione  Calabria,  al  fine  di  favorire  l'inserimento
lavorativo  e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate ed in
attuazione  della  legge  n.  381/1991  "Disciplina delle cooperative
sociali"  promuove,  favorisce  e  sostiene  le  cooperative  sociali
riconoscendone il ruolo di promozione della solidarieta' sociale.
    2. A tal fine:
      a) istituisce l'albo regionale delle cooperative sociali;
      b) determina  le  modalita'  di  raccordo  con  l'attivita' dei
servizi   socio-sanitari,  educativi,  assistenziali,  di  formazione
professionale e di sviluppo dell'occupazione;
      c) fissa  i  criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra
cooperative sociali e loro consorzi e gli enti pubblici;
      d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della
cooperazione sociale;
      e) istituisce  la  Commissione  regionale  per  la cooperazione
sociale.