(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 15 dell'11 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione Calabria, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate ed in attuazione della legge n. 381/1991 "Disciplina delle cooperative sociali" promuove, favorisce e sostiene le cooperative sociali riconoscendone il ruolo di promozione della solidarieta' sociale. 2. A tal fine: a) istituisce l'albo regionale delle cooperative sociali; b) determina le modalita' di raccordo con l'attivita' dei servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali, di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione; c) fissa i criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi e gli enti pubblici; d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale; e) istituisce la Commissione regionale per la cooperazione sociale.