(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 15 del 3 febbraio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 26 del 1987 1. L'art. 2 della legge regionale 24 agosto 1987, n. 26 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. (Interventi regionali). - 1. La Regione concorre alla qualificazione degli impianti e delle stazioni di cui all'art. 1 mediante contributi per gli interventi riguardanti: a) la sistemazione ambientale delle aree interessate da impianti di risalita, piste di discesa e di fondo, nonche' i relativi piazzali e le strade di servizio, mediante interventi finalizzati alla realizzazione delle opere di regolazione idraulica, piantumazioni e inerbimenti, nonche' all'adeguamento delle piste ai requisiti tecnici di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 1; b) le revisioni generali e speciali obbligatorie degli impianti a fune, nonche' interventi di potenziamento degli impianti di innevamento; c) altri interventi sugli impianti, le attrezzature e gli immobili nonche' sistemazioni ambientali ad essi strettamente connesse ricomprese in un unico progetto integrato; 2. Gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, realizzati sulla base del progetto integrato, devono produrre, nell'ambito complessivo della stazione sciistica nella quale sono inseriti, uno o piu' dei seguenti effetti: a) l'aumento del volume e della qualita' del servizio offerto; b) la riduzione dei costi di esercizio degli impianti; c) la riduzione dell'impatto ambientale; d) la razionalizzazione del sistema degli impianti esistenti, anche attraverso sostituzione o soppressione di singoli impianti.".