(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                     n. 15 del 3 febbraio 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
      Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 26 del 1987
    1.  L'art.   2  della  legge  regionale  24 agosto 1987, n. 26 e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  2.  (Interventi  regionali). - 1. La Regione concorre alla
qualificazione  degli  impianti  e  delle  stazioni di cui all'art. 1
mediante contributi per gli interventi riguardanti:
      a) la   sistemazione   ambientale  delle  aree  interessate  da
impianti di risalita, piste di discesa e di fondo, nonche' i relativi
piazzali  e  le  strade  di servizio, mediante interventi finalizzati
alla    realizzazione   delle   opere   di   regolazione   idraulica,
piantumazioni  e  inerbimenti, nonche' all'adeguamento delle piste ai
requisiti tecnici di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 1;
      b) le revisioni generali e speciali obbligatorie degli impianti
a  fune,  nonche'  interventi  di  potenziamento  degli  impianti  di
innevamento;
      c) altri  interventi  sugli  impianti,  le  attrezzature  e gli
immobili   nonche'   sistemazioni  ambientali  ad  essi  strettamente
connesse ricomprese in un unico progetto integrato;
    2.  Gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, realizzati
sulla  base  del  progetto  integrato,  devono  produrre, nell'ambito
complessivo della stazione sciistica nella quale sono inseriti, uno o
piu' dei seguenti effetti:
      a) l'aumento del volume e della qualita' del servizio offerto;
      b) la riduzione dei costi di esercizio degli impianti;
      c) la riduzione dell'impatto ambientale;
      d) la  razionalizzazione  del sistema degli impianti esistenti,
anche attraverso sostituzione o soppressione di singoli impianti.".